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Sez. 1, Sentenza n. 8074 del 04/09/1996 (Rv. 499473 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SANZIONI - OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DA PARTE DEI SOSTITUTI DI IMPOSTE | Dichiarazione presentata dal sostituto ad ufficio incompetente - Ricezione da parte dell'ufficio competente oltre un mese dopo la scadenza del termine - Sanzioni ex art. 47 d.P.R. n. 600 del 1973 - Applicabilità.
Stato
decisa il 1996-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499473-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SANZIONI - OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DA PARTE DEI SOSTITUTI DI IMPOSTE

In tema di violazioni di disposizioni sull'accertamento delle imposte sui redditi, la dichiarazione del sostituto d'imposta presentata ad ufficio incompetente, che pervenga all'ufficio competente oltre un mese dopo la scadenza del termine di presentazione, devesi considerare omessa, senza che tale disciplina possa ritenersi in contrasto con l'art. 97 della Costituzione. Pertanto, in tal caso, è legittima l'applicazione della sanzione prevista dal primo comma dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, senza che possa distinguersi l'ipotesi di presentazione omessa (o ultratardiva) da parte del sostituto che abbia prelevato e versato le ritenute da quella del sostituto che abbia violato anche gli obblighi di effettuare e versare all'erario le ritenute prescritte.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)