Sez. 1, Sentenza n. 6065 del 12/12/1983 Ud. (dep. 28/06/1984) Rv. 165034 - 01
IMPUTABILITÀ - UBRIACHEZZA - VOLONTARIA O COLPOSA - ACCIDENTALE - PROVA DELL'ACCIDENTALITÀ - NECESSITÀ.*
IMPUTABILITÀ - UBRIACHEZZA - VOLONTARIA O COLPOSA - ACCIDENTALE - PROVA DELL'ACCIDENTALITÀ - NECESSITÀ.*
In caso di ubriachezza volontaria o colposa, l'imputabilità rimane integra, quali che siano gli effetti dell'alcool sulla capacità di intendere e di volere del soggetto, il quale perciò risponde del reato commesso, sempre che sia accertata l'esistenza dell'elemento psicologico proprio del reato stesso. L'ubriachezza accidentale, derivante cioè da caso fortuito o da forza maggiore, rappresenta una ipotesi del tutto eccezionale, e la relativa prova deve essere sicuramente acquisita al processo, come in genere per tutte le cause idonee ad escludere o diminuire la imputabilità quanto questa è presunta dalla legge. (V mass n 144028; (V mass n 148398; (Conf mass n 145983).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 91 CORTE COST., Cod. Pen. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)