Sez. L, Sentenza n. 984 del 02/02/1988 (Rv. 457311 - 01)
AGENZIA - (CONTRATTO DI) - IN GENERE - DISTINZIONE DAL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.*
AGENZIA - (CONTRATTO DI) - IN GENERE - DISTINZIONE DAL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.*
Il criterio distintivo fondamentale tra il contratto di Agenzia e quello di lavoro subordinato deve ravvisarsi nel fatto che oggetto del primo è lo svolgimento a favore di un'impresa di un'attività economica compiuta con un'organizzazione autonoma di capitale e lavoro e che si sostanzia in un risultato di lavoro a rischio dell'agente, con il solo vincolo verso il preponente di una stabile collaborazione, senza che la configurabilità di tale rapporto sia esclusa da direttive emanate dal preponente, ove si tratti di modesta limitazione dell'autonomia dell'agente attinente soltanto alle modalità di svolgimento dell'attività medesima e rispondente al comune interesse delle parti; invece oggetto del secondo è la prestazione in regime di subordinazione, di energia di lavoro la cui organizzazione ed il risultato e rischio rientrano esclusivamente nella sfera economico-giuridica dell'imprenditore. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto sussistente un rapporto di Agenzia, e non già di lavoro subordinato, in un'ipotesi di vendita cd. Porta a porta). (V 2433/85, mass n 440272; (V 7560/83, mass n 432155).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)