Sez. 1, Sentenza n. 2910 del 28/04/1983 (Rv. 427827 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE - "DUMPING" - NOZIONE.*
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE - "DUMPING" - NOZIONE.*
Ai fini della concorrenza sleale, il dumping (espressamente considerato in Sede internazionale: art. vi dell'accordo G.a.T.T. 30 ottobre 1947, ratificato e reso esecutivo con legge 5 aprile 1950 n. 295 e successivi protocolli di emendamenti approvati e ratificati con legge 7 novembre 1957 n. 1307, nonché art. 91 del trattato di Roma istitutivo della CEE, approvato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957 n. 1203) viene inteso, avendo riguardo anche al mercato interno, come vendita sottocosto in un determinato ambito territoriale, allo scopo di conquistare il mercato con l'eliminazione dei concorrenti per dominarlo, poi, monopolisticamente e rivalersi con il rialzo dei prezzi, cui i consumatori non possono sottrarsi.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Tratt. Internaz. 30/10/1947 num. 6, Legge 05/04/1950 num. 295, Legge Straniera min. CEE 25/03/1957 num. 91, Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., Legge 07/11/1957 num. 1307
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)