Sez. T, Ordinanza n. 8806 del 03/04/2025 (Rv. 674418-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Accertamento induttivo - Richiesta di deduzione di costi ulteriori rispetto a quelli già considerati dall’amministrazione finanziaria - Onere della prova - A carico del contribuente - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
In tema di accertamento induttivo, ai fini della coerenza con il principio di capacità contributiva, è sufficiente che l'amministrazione finanziaria abbia tenuto conto dei costi unitamente ai ricavi, determinandoli anche in via presuntiva; l'onere di fornire la prova contraria ai dati dell'amministrazione grava sul contribuente, che non può limitarsi a evocare la richiesta di deduzione di ulteriori costi forfettizzati.
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 2 lett. A) CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 2 lett. C) CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)