Sez. U, Sentenza n. 1736 del 11/02/1993 (Rv. 480850 - 01)
Lavoro - Lavoro nelle imprese esercitate da enti pubblici - Enti pubblici economici | Pretesa del vincitore di un concorso, bandito nel vigore della legge n. 210 del 1985, ad essere assunto dall'Ente delle Ferrovie dello Stato - Domanda relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione.
Lavoro - Lavoro nelle imprese esercitate da enti pubblici - Enti pubblici economici
La domanda concernente la pretesa di un soggetto di essere assunto dall'Ente delle Ferrovie dello Stato, in quanto vincitore di un concorso da questo bandito nel vigore della legge 17 maggio 1985 n. 210, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, tenuto conto, in particolare, della natura privata dei rapporti di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici economici (la quale si riflette anche sulla fase prodromica alla costituzione dei rapporti stessi) ed essendo irrilevante ai fini dell'esclusione della giurisdizione di detto giudice (cui spetta stabilire se all'aspirante all'assunzione possa essere riconosciuto un diritto soggettivo o un interesse di mero fatto sfornito di tutela) che, ai sensi dell'art. 14, comma quarto, n. 4, della citata legge, i regolamenti relativi al reclutamento del personale (e, quindi, i bandi di concorso emanati in applicazione dei medesimi) non possono costituire oggetto della contrattazione collettiva.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 1 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 14 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 21 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)