Sez. L, Sentenza n. 3069 del 01/03/2003 (Rv. 560775 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Requisito della specialità - Portata - Procura a margine del ricorso conferente il mandato difensivo "nel presente giudizio innanzi alla Corte di cassazione" - Idoneità ad integrare il detto requisito - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA
Il requisito della specialità della procura, stabilito per il giudizio di cassazione dall'art. 365 cod. proc. civ., assolve all'esigenza che la volontà della parte di impugnare la sentenza attraverso il ricorso per cassazione si formi tenendo conto della decisione oggetto del ricorso e, perciò, dopo che questa è stata pronunciata e con specifico riferimento ad essa. Ne consegue che la procura apposta a margine del ricorso per cassazione e conferente il mandato difensivo "nel presente giudizio innanzi alla Corte di cassazione" soddisfa quella esigenza, posto che l'intestazione del ricorso indica la sentenza oggetto dell'impugnazione, mentre dalla considerazione della data di notificazione del ricorso stesso emerge, in relazione alla data della sentenza, che la procura, proprio in quanto apposta sul ricorso, è stata conferita successivamente alla pronuncia della sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)