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Sez. 2, Sentenza n. 11873 del 01/12/1993 (Rv. 484559 - 01)

Successioni "mortis causa" - Successione necessaria - Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - Condizioni - In genere | Preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario - Riferibilità al legittimario pretermesso - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484559-01

Successioni "mortis causa" - Successione necessaria - Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - Condizioni - In genere

La condizione, stabilita dall'art. 564 comma primo cod. civ., della preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede (per disposizione testamentaria o per delazione "ab intestato"), e non anche per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 564 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)