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Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasporti su funivie e linee automobilistiche, tramviarie e filoviarie, di interesse regionale

Testo in vigore al

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
Sentita la Commissione paritetica di cui all'art. 65 dello Statuto speciale predetto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per l'interno;
Decreta:

Art. 1

1. Salvo quanto disposto negli articoli seguenti, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato.

2. In materia di funivie e linee automobilistiche tranviarie e filoviarie di interesse regionale, sono esercitate dall'Amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti dell'art. 8 dello Statuto, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

3. Sono da considerarsi di interesse regionale i pubblici servizi di trasporto con trazione a fune e le linee automobilistiche, filoviarie e tranviarie, con percorso limitato al territorio della Regione, qualora non implichino interventi finanziari dello Stato per la loro gestione.

Art. 2

1. Per le linee di interesse nazionale o interregionale che si svolgono nel territorio della Regione, il provvedimento di concessione, di competenza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, e' adottato previo parere della Giunta regionale, da emettersi nel termine perentorio di giorni trenta dalla richiesta.

Art. 3

1. Nulla e' innovato alle attribuzioni degli organi dello Stato relative a:

  1. 1) trasporto degli effetti postali;

  2. 2) trasporto dei recipienti destinati a contenere gas compressi liquefatti e disciolti;

  3. 3) trasporto con trazione a fune limitatamente alle prescrizioni tecniche per l'impianto e l'esercizio, all'approvazione dei progetti, alle operazioni di collaudo ed alla vigilanza tecnica.

2. Gli organi statali nell'esercizio delle attribuzioni di cui al precedente comma devono riferire alla Regione per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 4

1. Del Comitato regionale coordinamento trasporti, previsto dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 39, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 33, sono chiamati a far parte due Assessori delegati dal Presidente della Giunta regionale, uno dei quali designato con funzioni di presidente del Comitato.

2. Il Comitato regionale di coordinamento trasporti deve essere sentito sempre per la concessione di nuove linee automobilistiche, nonche' per la modifica delle clausole vigenti di concessione, riguardanti le modalita' di esercizio dei servizi medesimi.

3. Le deliberazioni degli organi regionali, difformi dal parere del Comitato, dovranno fare menzione del motivo della diversa determinazione.

Art. 5

1. Ai fini del coordinamento dei prezzi dei servizi pubblici di trasporto, la Regione determina le tariffe dei servizi di trasporto di sua competenza, sentito il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Art. 6

1. Spetta alla Regione impartire le disposizioni necessarie per garantire la regolarita' e la sicurezza dei servizi pubblici di trasporto che e' competente a concedere.

2. La Regione, nell'impartire sia all'atto della concessione e sia successivamente le disposizioni del precedente comma, dovra' sentire il parere dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Friuli-Venezia Giulia.

3. Fino a quando non sara' diversamente disposto con legge regionale, la Regione, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 1, si avvale dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Friuli-Venezia Giulia.

Art. 7

1. Per l'istituzione, la regolamentazione e la modificazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti che interessano in modo particolare la Regione, dovra' essere chiesto il parere della Regione stessa, da emettersi non oltre trenta giorni dalla richiesta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato ad Antagnod, addi' 9 agosto 1966
SARAGAT
MORO - SCALFARO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli:
REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 ottobre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 70. - VILLA