Sez. 2, Sentenza n. 11551 del 22/10/1992 (Rv. 479114 - 01)
Divisione - Divisione ereditaria - Operazioni divisionali - Retratto successorio - Esercizio del diritto di prelazione | Diritto di prelazione tra coeredi in costanza di comunione ereditaria - Trasmissibilità a favore dei successori del coerede - Esclusione.
Divisione - Divisione ereditaria - Operazioni divisionali - Retratto successorio - Esercizio del diritto di prelazione
Il diritto di prelazione tra i coeredi, in costanza di comunione ereditaria, non è trasmissibile a favore dei successori del coerede perché la norma dell'art. 732 cod. civ., che eccezionalmente lo prevede (solo per il coerede), in deroga al generale principio della libertà ed autonomia negoziale e della libera circolazione dei beni ed al più specifico principio della libertà di alienazione della propria quota di beni comuni prima della divisione (art. 1103 comma primo cod. civ.), allo scopo precipuo di assicurare la persistenza e l'eventuale concentrazione della titolarità dei beni comuni in capo ai primi successori, non è suscettibile di applicazione estensiva e tantomeno analogica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)