Sez. 1, Sentenza n. 489 del 06/03/1984 Cc. (dep. 04/04/1984) Rv. 163490 - 01
PENA - ESECUZIONE - PENE CONCORRENTI - NORMA DI CUI ALL'ART. 582 COD. PROC. PEN. - EFFETTI.*
PENA - ESECUZIONE - PENE CONCORRENTI - NORMA DI CUI ALL'ART. 582 COD. PROC. PEN. - EFFETTI.*
In materia di Competenza in executivis l'art. 582 cod. proc. pen. non crea differenza tra condanna eseguibile e condanna non eseguibile, ma si richiama al giudice che ha pronunciato l'ultima condanna. Ne consegue che le pronunce, che hanno dichiarato estinti i reati o le pene, hanno efficacia, quando V'è stata condanna, unicamente al fine di determinarne il quantum della pena unica cumulata da espiare, ma non incidono sulla Competenza. (nel caso di specie, l'ultima condanna, poi dichiarata condonata, era stata inflitta dal pretore). (V mass nn 159587, 158771, 155946, 153353 sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 582
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)