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Sez. L - , Sentenza n. 28975 del 04/12/2017 (Rv. 646442 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Licenziamento disciplinare - Svolgimento da parte del dipendente pubblico di incarichi non autorizzati e omesso riversamento dei compensi – Art. 53, comma 7 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 - Onere della prova - Ripartizione.
Stato
decisa il 2017-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646442-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di licenziamento disciplinare, ove sia contestata la violazione dell’art. 53, comma 7 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, per lo svolgimento di incarichi non autorizzati e l’omesso versamento dei compensi da parte del dipendente, grava sulla P.A. l’onere di provare l’avvenuto espletamento degli incarichi, mentre sul pubblico dipendente, ai fini del giudizio di proporzionalità, l’onere di allegare e dimostrare la durata, la consistenza in termini quantitativi e qualitativi dell’impegno richiesto da detti incarichi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)