Sez. 3, Sentenza n. 24357 del 25/01/2023 Ud. (dep. 07/06/2023) Rv. 284668 - 01
ELEZIONI - REATI ELETTORALI | Elezioni comunali - Operazioni di spoglio - Accantonamento di schede, con riserva di assegnazione del voto al termine dello scrutinio - Reato di pericolo di cui all’art. 96 del d.P.R. n. 570 del 1960 - Sussistenza - Ragioni.
ELEZIONI - REATI ELETTORALI
In tema di reati elettorali, integra il delitto di cui all'art. 96 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, la condotta del presidente di seggio che, durante le operazioni di spoglio di elezioni relative a un comune con popolazione non eccedente i 10.000 abitanti, accantoni una o più schede estratte dall'urna e riservi di valutarle all'esito dello scrutinio, così omettendo di adottare l'immediata pronuncia sull'attribuzione di ogni singolo voto prescritta dagli artt. 54 e 63 d.P.R. citato, in quanto tale illecito ha natura di reato di pericolo diretto a scongiurare il rischio di brogli elettorali.
DPR 16/05/1960 num. 570 art. 54, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 63, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 68 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 96 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)