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Sez. 5, Sentenza n. 6200 del 30/11/2010 Ud. (dep. 18/02/2011) Rv. 249298 - 01

GIUDICE DI PACE - ORGANI GIUDIZIARI - GIUDICE - ASTENSIONE E RICUSAZIONE | Astensione - Designazione ad opera del coordinatore dell'ufficio del giudice di pace - Nullità della sentenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249298-01

GIUDICE DI PACE - ORGANI GIUDIZIARI - GIUDICE - ASTENSIONE E RICUSAZIONE

Non è affetta da nullità la sentenza pronunciata dal giudice di pace designato a seguito di astensione di altro, non già dal presidente del tribunale, che pure è titolare della competenza a decidere sull'astensione del giudice di pace, ma dal coordinatore dell'ufficio del giudice di pace.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 10, Legge 21/11/1991 num. 374 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)