Sez. 6 - 5, Decreto n. 11699 del 08/06/2016 (Rv. 640043 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Autotutela dell'Amministrazione finanziaria - Riduzione della pretesa - Nuovo atto rispetto al precedente - Esclusione - Necessità di rispettare i termini di decadenza - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema di accertamento delle imposte, la modificazione in diminuzione dell'originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria, limitandosi a ridurre quella originaria, per cui non costituisce atto nuovo, ma solo revoca parziale di quello precedente, che non deve rispettare il termine decadenziale di esercizio del potere impositivo.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1973 num. 633 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)