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Sez. 2, Sentenza n. 4591 del 14/11/1972 Ud. (dep. 09/06/1973) Rv. 124308 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - ELEMENTO SOGGETTIVO(PSICOLOGICO): DOLO - SUSSISTENZA - ESTREMI - FINE SPECIFICO DI NUOCERE - NECESSITA - ESCLUSIONE - MOTIVI CHE HANNO INDOTTO L'AGENTE A COMMETTERE IL FATTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/124308-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - ELEMENTO SOGGETTIVO(PSICOLOGICO): DOLO - SUSSISTENZA - ESTREMI - FINE SPECIFICO DI NUOCERE - NECESSITA - ESCLUSIONE - MOTIVI CHE HANNO INDOTTO L'AGENTE A COMMETTERE IL FATTO - IRRILEVANZA.*

L'elemento soggettivo del delitto di danneggiamento e costituito dalla coscienza e volonta di distruggere, deteriorare o rendere in tutto o in parte inservibili cose mobili o immobili altrui; non e percio richiesto il fine specifico di nuocere, ne sono rilevanti i motivi che hanno spinto l'agente a commettere il fatto criminoso.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 635 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)