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Sez. 6 - 3, Sentenza n. 9262 del 07/05/2015 (Rv. 635237 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE | Originale depositato - Mancanza di una o più pagine - Carente illustrazione di un motivo - Conseguenze - Inammissibilità del motivo - Copia notificata completa - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635237-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE

In tema di ricorso per cassazione, la mancanza di una o più pagine nell'originale depositato comporta l'inammissibilità del motivo che non sia intellegibile, che non è superabile neppure ove la copia notificata e depositata dal resistente risulti completa, atteso che il ricorso, a pena d'improcedibilità, deve essere depositato in originale entro il termine di cui all'art. 369 cod. proc. civ. e, pertanto, il principio del raggiungimento dello scopo può operare solo grazie ad atti compiuti entro tale termine.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 6, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)