Sez. 5, Sentenza n. 22128 del 29/10/2010 (Rv. 615623 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Determinazione della base imponibile - Aree edificabili - Presenza di servitù volontarie - Rilevanza - Limiti.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della determinazione della base imponibile, l'esistenza su di un suolo di servitù volontarie (nella specie "altius non tollendi" e "non aedificandi") non vale di per sé ad escludere la sua qualità edificatoria, in quanto la stessa deriva soltanto dalla classificazione riconosciuta nello strumento urbanistico, ma può incidere, semmai, sul valore commerciale del suolo medesimo. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria regionale che sulla scorta dell'esistenza di servitù volontarie aveva ritenuto "de facto" venuta meno la potenzialità edificatoria di un terreno ed esclusa la qualificazione di un suolo come edificatorio ai fini dell'individuazione della base imponibile per l'ICI).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)