Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti
Testo in vigore al
Art. 6
1. Le norme di cui al R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, relative alla notificazione di atti giudiziari a mezzo della posta, sono applicabili alle notificazioni di atti da farsi nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti.
Capo II. Dei termini
Art. 7
1. Il termine per comparire dinanzi alla Corte dei conti e' quello stabilito dall'art. 148 del Codice procedura civile e decorre dalla notifica dell'atto che intima la comparizione,
2. Se la notificazione deve essere fatta all'estero, il termine massimo di cui al n. 5 dell'articolo suddetto e' raddoppiato o triplicato, secondo che il convenuto risiede in Europa ovvero fuori di Europa.
3. Quando nello stesso procedimento siano piu' i convenuti, vale per tutti il termine maggiore.
Art. 8
1. I termini stabiliti per la proposizione dei gravami sono perentori.
2. Le decadenze hanno luogo di diritto e devono pronunciarsi anche d'ufficio.
3. Gli altri termini sono regolativi del procedimento e l'inosservanza di essi importa le conseguenze che sono indicate nei vari casi.
4. Quando non siano indicate, provvedera' il giudice.
Capo III. Degli incidenti
Art. 9
1. Se una delle parti propone in udienza un formale incidente, questo viene risolto con ordinanza presidenziale, sentito il Collegio.
2. Ove sia stata sospesa l'udienza, l'ordinanza e' letta dal presidente alla riapertura dell'udienza stessa.
Art. 10
1. Chi deduce la falsita' di un documento deve provare che sia stata gia' proposta la querela di falso o domandare la prefissione di un termine entro cui possa proporla innanzi al Tribunale competente.
Art. 11
1. Qualora la contestazione possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale e' dedotta la falsita', il Collegio pronuncia sulla controversia principale.
2. La decide pure, ad istanza della parte piu' diligente, dopo che sia trascorso il termine prefisso a norma dell'articolo precedente, senza che sia stata proposta la querela.
3. Proposta la querela, il Collegio sospende la decisione fino al termine del giudizio di falso.
Capo IV. Della interruzione del procedimento
§ 1. Della rinunzia agli atti del giudizio
Art. 12
1. La rinunzia agli atti del giudizio puo' essere fatta in qualunque stato e grado della causa.
2. Deve essere fatta mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte o da un suo mandatario speciale e depositata nella segreteria, o mediante dichiarazione fatta oralmente alla udienza e da iscriversi a verbale.
3. La rinunzia produce i suoi effetti solo dopo l'accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme.
4. Il rinunziante deve pagare le spese del giudizio che siano state effettuate.
§ 2. Della riassunzione d'istanza
Art. 13
1. Per la riassunzione d'istanza valgono le norme del Codice di procedura civile. Tali norme non si applicano nei giudizi ordinari di conto.
Capo V. Della istruzione
Art. 14
1. La Corte puo' richiedere all'Amministrazione e ordinare alle parti di produrre gli atti e i documenti che crede necessari alla decisione della controversia e puo' ordinare al procuratore generale di disporre accertamenti diretti anche in contraddittorio delle parti.
2. In tale ultimo caso queste sono a cura del procuratore generale avvisate, almeno cinque giorni prima, del luogo, giorno ed ora in cui si eseguiranno gli accertamenti stessi.
Art. 15
1. La Corte puo' inoltre disporre l'assunzione di testimoni ed ammettere gli altri mezzi istruttori che credera' del caso, stabilendo i modi con cui debbono seguire ed applicando, per quanto possibile, le leggi di procedura civile.
2. Nell'ammettere i mezzi istruttori di cui sopra la Corte fissa il termine, entro il quale essi devono essere espletati, e delega per la loro esecuzione uno dei componenti il Collegio giudicante od il pretore. Se il luogo ove si deve eseguire il mezzo istruttorio e' fuori del Regno, la richiesta viene fatta nelle forme diplomatiche.
3. L'istruttore delegato, ad istanza della parte piu' diligente, fissa il giorno, l'ora ed il luogo delle operazioni: tale provvedimento, a cura della parte piu' diligente, deve essere notificato alle controparti almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni stesse.
Art. 16
1. Eseguita l'istruttoria o decorso inutilmente il termine prefisso per la medesima, ad istanza della parte piu' diligente viene dal presidente fissata la nuova udienza per la discussione della causa.
Capo VI. Delle udienze
Art. 17
1. La domanda di fissazione dell'udienza per la discussione della causa deve essere depositata nella segreteria competente.
2. Il presidente del Collegio con suo decreto fissa il giorno dell'udienza ed il termine per la presentazione degli atti e documenti, e con separato provvedimento nomina il relatore.
3. Nello stesso decreto di fissazione d'udienza il presidente puo' disporre, ad istanza di parte o di ufficio, l'abbreviazione dei termini prescritti per la procedura normale.
4. Ove non sia diversamente stabilito, copia del decreto predetto viene comunicata alle parti a cura della segreteria.
Art. 18
1. I giudizi sono pubblici.
2. Nelle udienze interviene il procuratore generale, o chi legalmente lo rappresenti, ed e' sempre udito nelle sue conclusioni.
3. Le parti possono intervenire personalmente od a mezzo dell'avvocato che le rappresenti.
4. Assiste alle udienze il segretario del Collegio, che redige il verbale.
Art. 19
1. Dopo la relazione della causa, le parti, o i rappresentanti di esse, se presenti, ed il procuratore generale o chi ne fa le veci, enunciano le rispettive conclusioni svolgendone i motivi.
Capo VII. Delle decisioni
Art. 20
1. Terminata la discussione, la Corte, in Camera di consiglio, pronuncia la decisione.
2. All'adunanza assiste il segretario.
Art. 21
1. Le decisioni della Corte dei conti sono pronunciate nel nome di Sua Maesta' il Re.
2. Esse sono interlocutorie o definitive e devono contenere:
1° il nome e cognome delle parti e dei loro rappresentanti legali quando siano stati nominati;
2° l'indicazione che e' stato sentito il Pubblico Ministero;
3° le conclusioni delle parti;
4° i motivi in fatto e in diritto;
5° il dispositivo:
6° l'indicazione del giorno, mese ed anno della pronuncia;
7° la sottoscrizione del presidente del Collegio c dell'estensore.
Art. 22
1. La decisione e' nulla se manchi delle indicazioni di cui ai nn. 5 e 7 dell'articolo precedente. Essa e' pure nulla quando manchi delle indicazioni di cui ai nn. 1, 2, 4 e 6, e queste non risultino dal verbale d'udienza.
2. Qualora, dopo la pronuncia della decisione e prima della firma, venga a mancare alcuna delle persone che debbono sottoscriverla, alla firma mancante si supplisce con una dichiarazione in calce alla decisione.
3. La dichiarazione e' firmata dal presidente del Collegio e dal segretario.
Art. 23
1. La decisione deve essere pubblicata mediante lettura del dispositivo, fatta dal segretario in una delle udienze successive al giorno in cui la decisione stessa e' stata firmata, e depositata in segreteria. In casi di urgenza puo' essere pubblicata anche nella stessa udienza.
2. Della avvenuta pubblicazione si fa constare mediante dichiarazione del segretario in calce all'originale della decisione:
Capo VIII. Della esecuzione delle decisioni
Art. 24
1. Per l'esecuzione delle decisioni di condanna le copie verranno spedite in forma esecutiva a firma del segretario del Collegio, che le ha pronunciate, e trasmesse al procuratore generale.
2. Questi ne cura l'invio alle Amministrazioni interessate all'esecuzione e, per estratto, al direttore generale del Tesoro.
3. Le copie per uso di notificazione possono farsi eseguire dall'Amministrazione, ma devono essere autenticate dalla competente segreteria della Corte.
4. Per quanto riguarda l'esecuzione restano immutate le norme del R. decreto 5 settembre 1909, n. 776.
Art. 25
1. Se per l'esecuzione di una decisione della Corte sorga questione sulla interpretazione di essa, si deve proporre il giudizio dinanzi allo stesso Collegio che l'ha pronunciata, mediante atto di citazione che deve essere notificato a tutte le parti in causa che vi abbiano interesse.
Capo IX. Disposizione comune di procedura
Art. 26
1. Nei procedimenti contenziosi di competenza della Corte dei conti si osservano le norme e i termini della procedura civile in quanto siano applicabili e non siano modificati dalle disposizioni del presente regolamento.