Sez. 5, Sentenza n. 9197 del 02/10/1996 Ud. (dep. 21/10/1996) Rv. 205943 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO PRETERINTENZIONALE | Nesso di causalità tra la condotta e l'evento - Esclusione - Causa sopravvenuta del tutto indipendente da quella preesistente e sufficiente a determinare l'evento - Necessità - Morte conseguente ad una caduta verificatasi alla fine di un'azione di pestaggio - Responsabilità per omicidio preterintenzionale degli autori del pestaggio - Sussistenza.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO PRETERINTENZIONALE
In tema di nesso di causalità sono da considerarsi "cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l'evento", secondo la previsione dell'art. 41 comma secondo cod. pen., soltanto quelle del tutto indipendenti dal fatto del reo, avulse dalla sua condotta e operanti in assoluta autonomia; non costituisce perciò causa sopravvenuta quella che sia legata alla causa preesistente e si trovi con essa in una situazione di interdipendenza per cui, mancando l'una, l'altra rimarrebbe inefficace; infatti nessuna di esse, in tal caso, potrebbe realizzare l'evento disgiunta dall'altra. Devono rispondere perciò del delitto omicidio preterintenzionale le persone che si sono rese responsabili di un pestaggio quando, per fuggire ad ulteriori percosse o comunque nello stato confusionale determinato dai colpi ricevuti, la vittima precipiti da un muretto trovando la morte a causa della caduta.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41 com. 2, Cod. Pen. art. 584 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)