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Codice Penale

Testo in vigore al

Art. 716 Omesso avviso all'Autorita' dell'evasione o fuga ... di minori

1. Il pubblico ufficiale o l'addetto a uno stabilimento destinato alla esecuzione di pene o di misure di sicurezza, ovvero ... ad un riformatorio pubblico, che omette di dare immediato avviso all'Autorita' dell'evasione o della fuga di persona ivi detenuta o ricoverata, e' punito con l'ammenda da lire cento a duemila.

2. La stessa disposizione si applica a chi per legge o per provvedimento dell'Autorita' e' stata affidata una persona a scopo di custodia o di vigilanza.

Capo II. Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale

Sezione I. Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi

Art. 718 Esercizio di giuochi d'azzardo

1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d'azzardo o lo agevola e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire duemila.

2. Se il colpevole e' un contravventore abituale o professionale, alla liberta' vigilata puo' essere aggiunta la cauzione di buona condotta.2912102157

Art. 719 Circostanze aggravanti

1. La pena per il reato preveduto dall'articolo precedente e' raddoppiata:

  1. 1° se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco;

  2. 2° se il fatto e' commesso in un pubblico esercizio;

  3. 3° se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti;

  4. 4° se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto.2912102157

Art. 720 Partecipazione a giuochi d'azzardo

1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta dall'articolo 718, e' colto mentre prende parte al giuoco di azzardo, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.

2. La pena e' aumentata:

  1. 1° nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico esercizio;

  2. 2° per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti.2912102157

Art. 721 Elementi essenziali del giuoco d'azzardo. Case da giuoco

1. Agli effetti delle disposizioni precedenti:

  1. 1) sono giuochi di azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita e' interamente o quasi interamente aleatoria;

  2. 2) sono case da giuoco i luoghi di convegno destinati al giuoco d'azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del giuoco e' sotto qualsiasi forma dissimulato.2912102157

Art. 722 Pena accessoria e misura di sicurezza

1. La condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza. E' sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati.102157

Art. 723 Esercizio abusivo di un giuoco non d'azzardo

1. Chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco o da bigliardo, tollera che vi si facciano giuochi non d'azzardo, ma tuttavia vietati dall'Autorita', e' punito con l'ammenda da lire cinquanta a mille.

2. Nei casi preveduti dai numeri 3° e 4° dell'articolo 719, si applica l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

3. Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco, la pena e' dell'ammenda fino a lire cinquecento.

Art. 724 Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti

1. Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinita' o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.146

2. La stessa sanzione si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti.

Art. 725 Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza

1. Chiunque espone alla pubblica vista o, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offenda la pubblica decenza, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.

Art. 726 Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio

1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000.322

Art. 727 Abbandono di animali

1. Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattivita' e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

2. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

Art. 727-bis Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta e' punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantita' trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

2. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta e' punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantita' trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e' punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro.231

Sezione II. Delle contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria

Art. 728 Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volonta' altrui

1. Chiunque pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o d'ipnotismo, o esegue su lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volonta', e' punito, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumita' della persona, con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire trecento a cinquemila.

2. Tale disposizione non si applica se il fatto e' commesso, a scopo scientifico o di cura, da chi esercita una professione sanitaria.

Art. 730 Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive

1. Chiunque, essendo autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali, consegna a persona minore degli anni sedici sostanze velenose o stupefacenti, anche su prescrizione medica, e' punito con l'ammenda fino a lire cinquemila.

2. Soggiace all'ammenda fino a lire mille chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni quattordici.

Titolo secondo. Delle contravvenzioni concernenti l'attivita' sociale della pubblica amministrazione

Art. 733 Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale

1. Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, e' punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda non inferiore a lire mille.

2. Puo' essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.20

Art. 733-bis Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.231

Art. 734 Distruzione o deturpamento di bellezze naturali

1. Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorita', e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a tremila.20