Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica
Testo in vigore al
Art. 61
1. L'istituto mutuante, qualora l'ente od il socio mutuatario sia in arretrato col pagamento di una semestralita', puo', indipendentemente da ogni atto di esecuzione, chiedere al presidente del tribunale competente la nomina di un sequestratario il quale provvede alla riscossione dei fitti e di ogni altro credito.
2. La presente disposizione non ai applica agli enti ed alle societa' che abbiano ottenuto, per le costruzioni, il contributo erariale nel pagamento degli interessi.
Titolo IV. Somministrazione dei mutui e garenzie - Quote di ammortamento e di manutenzione. Procedura privilegiata per le riscossioni - contributi erariali.
Capo 1°. Garanzie ipotecarie dei mutui e garanzie pel pagamento del prezzo della casa e per quello delle pigioni - Norme speciali concernenti le cooperative mutuatarie della Cassa depositi e prestiti.
Art. 62
1. Salvo le disposizioni particolari concernenti i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, quelli accordati da altri istituti ai sensi del presente testo unico debbono essere garantiti da prima ipoteca e non possono eccedere il 75% del valore accertato degli immobili costituiti in ipoteca, ovvero dell'area e della spesa prevista per le nuove costruzioni. Tuttavia i detti prestiti possono raggiungere anche il totale ammontare del prezzo delle costruzioni, ivi compreso quello delle aree, qualora il mutuatario offra all'istituto finanziatore sufficienti garanzie supplementari.
2. Nel caso che il prestito serva ad estinguere un debito per il quale fu gia' iscritta prima ipoteca, la ipoteca che viene accesa per garantire il mutuo dell'istituto finanziatore e' da considerarsi come di primo grado.
3. Le ipoteche accese a favore dell'istituto finanziatore restano valide nonostante il sopraggiunto fallimento del debitore, quando siano state iscritte almeno dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, qualunque sia il giorno cui questa retrotragga la cessazione dei pagamenti.
4. Le disposizioni del 2° e 3° comma si applicano anche ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti.
Art. 63
1. La somministrazioni delle somme mutuate da istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti hanno luogo a rate correlativamente allo sviluppo delle costruzioni.
2. La prima rata, nei casi previsti dal 1° comma dell'art. 62, puo' essere corrisposta solo quando il mutuatario comprovi che la spesa - comprensiva del valore dell'area - prevista per la costruzione, risulti coperta per non meno del 25 per cento.
3. Qualora concorrano speciali circostanze che affidino circa il buon esito della operazione, gli istituti finanziatori possono consentire che la differenza fra la somma occorrente per l'opera e quella mutuata sia pagata in un numero di rate corrispondenti a quelle stabilite per l'erogazione del mutuo. In tal caso il mutuatario, per poter riscuotere le singole rate, deve dimostrare essere stata investita nell'area e nelle costruzioni la corrispondente quota di somma non mutuata.
4. Dei mutui accordati, ai sensi del presente testo unico, dalla Cassa depositi e prestiti, quelli concessi ai Comuni sono somministrati previo nulla osta del prefetto, e gli altri previo nulla osta dell'Ufficio del genio civile, il nulla osta e' rilasciato previa esibizione della documentazione relativa alle spese eseguite in relazione al fabbisogno che formo' base delle concessioni.
5. Le somministrazioni dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sui mutui da essa concessi a cooperative tra il personale di ruolo e i pensionati dell'Amministrazione stessa si effettuano su nulla osta del Direttore generale e possono disporsi mediante mandati diretti intestati alle cooperative ed a favore dei creditori.
Art. 64
1. Gli impieghi e i salariati di pubbliche amministrazioni pei quali e' ammessa dalle disposizioni vigenti la cessione del quinto dello stipendio o della mercede, hanno facolta' di rilasciare delega, con tutto le garanzie previste dalle disposizioni stesse, fino alla meta' dello stipendio o della mercede, per il pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti ad alloggi popolari od economici costruiti dagli enti o dalle societa' di cui all'art. 16. Le delegazioni sono riversibili sulla pensione fino ad estinzione del debito.
2. La delegazione puo' essere fatta a favore degli istituti finanziatori nonche' degli enti o societa' mutuanti o degli istituti di assicurazione per il pagamento dei premi quando, con la polizza, si sia ottenuto un mutuo da servire per il pagamento dell'alloggio.
3. Sull'importo della ritenuta per delegazione rilasciata pel pagamento del prezzo o della pigione degli alloggi, non puo' prevalere altra successiva cessione ne' sono ammissibili pignoramenti o sequestri.
4. In nessun caso le delegazioni e le cessioni possono, per qualsiasi titolo, superare nel loro totale la meta' dello stipendio o della mercede.
Art. 65
1. Le cooperative finanziate dalla Cassa depositi e prestiti sono tenute, fino alla stipulazione dei mutui edilizi individuali, a riscuotere dai soci assegnatari le quote mensili di ammortamento dei mutui ed a versarne l'importo alla Cassa medesima con le modalita' da essa indicate.
2. Contemporaneamente le cooperative comunicano alla Cassa l'elenco dei soci morosi anche se contenente dichiarazioni negative.
3. I soci che si rendano morosi nel pagamento diretto alla cooperativa delle mensilita' di ammortamento e relative quote di manutenzione, nonche' dell'importo fissato dalla cooperativa per spese generali, devono corrispondere gli interessi di mora al saggio corrente dell'interesse commerciale.
4. Contro i morosi la Cassa e' autorizzata, su semplice richiesta da essa rivolta alle singole amministrazioni, e senza tener conto dei precedenti vincoli gravanti sugli stipendi, pensioni, assegni nonche' sugli eventuali compensi o indennita' straordinarie di qualsiasi specie, a fare eseguire sui medesimi la ritenuta di ufficio, senza la limitazione di cui all'art. 64.
5. Qualora l'assegnatario si sia reso moroso, per due volte, della quota di ammortamento e dei relativi accessori, la trattenuta di cui al precedente comma potra' essere praticata con effetto continuativo.
6. Le somme versate dai soci o trattenute di ufficio devono essere imputate con criterio preferenziale nel seguente ordine: quote di ammortamento mutuo o del prezzo di riscatto; quota per manutenzione; spese di amministrazione e di condominio; altre spese e passivita' sociali.
7. Ove la trattenuta non sia possibile o sufficiente, la Cassa e' autorizzata ad eseguirla anche sulla cauzione costituita giusta il primo comma dell'art. 66 e, in difetto, a procedere alla riscossione delle somme dovute, con le norme ed i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette.
8. Il procedimento avra' inizio con l'ingiunzione, la quale consiste nell'ordine emesso dalla Cassa depositi e prestiti o, per sua delega, dall'Intendente di finanza, di pagare entro cinque giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta.
9. L'ingiunzione e' ordinata e resa esecutiva dal pretore ed e' notificata da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura.
10. Alla riscossione delle quote dovute dai soci delle cooperative edilizie finanziate dalla Cassa depositi e prestiti, per l'ammortamento dei mutui edilizi individuali, si provvede con ritenute mensili sugli stipendi o sulle pensioni dei soci stessi.
11. Qualora manchi la possibilita' delle ritenute previste nel precedente comma, i debitori provvedono al pagamento mediante versamenti diretti sull'apposito conto corrente postale, intestato al tesoriere centrale quale cassiere della Cassa depositi e prestiti.
12. Le norme di cui al presente articolo sono applicabili analogamente alle cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato alla quale sono anche demandate le attribuzioni e facolta' della Cassa depositi e prestiti. Sono del pari applicabili a quelle cooperative ferroviarie che, gia' finanziate da istituti di credito, ottengano in aggiunta, a sensi dell'art. 11 (commi 1° e 2°), altri mutui dall'Amministrazione predetta la quale e' autorizzata ad avvalersi, in caso di morosita' degli assegnatari, della stessa procedura anche per le somme, non escluse le quote arretrate, spettanti agli istituti mutuanti.
Art. 66
1. Il Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per i lavori pubblici, determina le garanzie che, nell'interesse della Cassa depositi e prestiti, devono sostituire od integrare, ove sia ritenuto opportuno, lo stipendio o la pensione che mancasse, cessasse o risultasse insufficiente in rapporto alla quota di ammortamento. La determinazione, a cura del Ministro per i lavori pubblici, e' notificata al socio nonche' alla cooperativa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Qualora non siano prestate le garanzie supplementari di cui sopra, il Ministro per i lavori pubblici, su richiesta di quello per le finanze, dichiara senz'altro, con suo decreto, la decadenza del socio moroso e ordina il rilascio dell'immobile.
3. Il provvedimento ha forza di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile e vi si puo' dare esecuzione senza che occorra l'apposizione della formula esecutiva di cui ai successivi articoli 555, 556 e 557 e senza le formalita' di cui agli articoli 741 e seguenti del codice stesso.
4. In nessun caso l'avvenuta decadenza di un socio ed il titolo dell'immobile esonerano il debitore od i suoi aventi causa dal pagamento del debito e degli accessori.
5. Il socio, ad evitare la dichiarazione di decadenza, puo' ottenere che l'alloggio sia ridotto, a proprie spese, ad un minore numero di vani. La domanda e' rivolta al Ministero dei lavori pubblici il quale potra' accoglierla ove la richiesta suddivisione non diminuisca l'utilizzazione dell'alloggio nella sua primitiva consistenza.
6. Le norme di cui al presente articolo sono analogamente applicabili alle cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed in tal caso i provvedimenti rientrano nella competenza del Ministro per le comunicazioni.
7. Le disposizioni del Codice civile intorno ai privilegi sui mobili, di cui agli articoli 1957 e 1958, n. 3, si applicano per i crediti della Cassa depositi e prestiti e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nei confronti degli assegnatari di alloggi delle mutuatarie cooperative edilizie.
Art. 67
1. Col pagamento della quota mensile di ammortamento a cominciare da quella successiva alla data di entrata in vigore del presente testo unico gli assegnatari sono obbligati e corrispondere mensilmente alla cooperativa il quattro per conto della quota stessa per costituire un fondo di manutenzione da versarsi in conto corrente vincolato presso un istituto di notoria solidita': i relativi interessi sono devoluti al fondo per spese generali.
2. Agli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 68, le cooperative dovranno tenere, distintamente per fabbricato, il conto individuale dei versamenti eseguiti da ciascun assegnatario.
3. Le somme disponibili sul fondo del 2,50 per cento, istituito con l'art. 4, comma primo, del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263 e che con la data suindicata rimane assorbito, saranno versate al nuovo fondo del quattro per cento ed accreditate ai singoli conti individuali in proporzione delle quote di ammortamento di ciascun assegnatario.
4. Con la stessa decorrenza cesseranno i versamenti al fondo 1,50 per cento istituito col predetto decreto e le somme disponibili di pertinenza dei singoli assegnatari continueranno ad essere impiegate sino a loro esaurimento per i lavori di manutenzione dei rispettivi alloggi. I prelievi su tali somme sono effettuati su ordine del presidente della cooperativa e sotto la sua personale responsabilita'.1015
Art. 68
1. Il fondo del quattro per cento e' destinato esclusivamente alle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi che a tenore delle disposizioni contenute nel capo secondo del titolo XII sono considerati comuni.
2. I progetti per lavori di manutenzione a carico del fondo del quattro per cento debbono essere previamente approvati dal Ministero dei lavori pubblici salvo i casi di urgenza nei quali l'approvazione verra' chiesta posteriormente.
3. Le spese sono imputate ai singoli assegnatari in proporzione del costo dei loro alloggi ed i prelievi dal fondo si effettuano su nulla osta del Ministero dietro richiesta della cooperativa ovvero della Cassa depositi e prestiti. Le eventuali eccedenze non coperte dal fondo saranno corrisposte dagli interessati nei modi e termini fissati dal consiglio di amministrazione della cooperativa.
4. Tutte le altre spese di manutenzione afferenti ai singoli alloggi ed accessori sono a carico esclusivo dei rispettivi assegnatari.
5. Avverso il reparto della spesa fra gli assegnatari, gli interessati possono, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione fatta dalla cooperativa, reclamare al Ministro pei lavori pubblici il quale decide definitivamente sentita la Commissione di vigilanza.
6. La imputazione al fondo di manutenzione non ha luogo quando si tratti di lavori di riparazione dipendenti da fatto di cui l'assegnatario debba rispondere ai sensi degli articoli 1151 e seguenti del Codice civile.1015
Art. 69
1. Indipendentemente dalla sorveglianza spettante al Ministero dei lavori pubblici, la Cassa depositi e prestiti vigila a che le cooperative provvedano alla costituzione del fondo di cui all'articolo 67 e curino la manutenzione dei fabbricati.
2. Ciascun assegnatario poi e' tenuto ad effettuare a sue spese nel proprio alloggio o negli accessori, le opere di manutenzione la cui omissione possa danneggiare altri assegnatari o comunque compromettere la conservazione dell'alloggio.
3. A tal fine gli assegnatari, o chi per essi, devono in tutti i casi permettere l'accesso nei locali per i necessari accertamenti e per l'esecuzione dei lavori, con le limitazioni giustificate e compatibili colla natura ed entita' dei lavori stessi.
4. La inadempienza agli obblighi di manutenzione puo' dar luogo alla esecuzione d'ufficio cui provvede il Ministero dei lavori pubblici a mezzo del Genio civile o dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.
5. Le spese eccedenti le disponibilita' del fondo e quelle occorse per le opere facenti carico ai singoli assegnatari possono essere ricuperate con la procedura stabilita dall'art. 65.
Art. 70
1. Per gli impiegati civili e militari, passati in virtu' di speciali disposizioni legislative o regolamentari alla dipendenza di pubbliche amministrazioni, enti pubblici non statali o societa' concessionarie di pubblici servizi, e che siano assegnatari di appartamenti, lo stipendio rimane vincolato a favore della Cassa depositi e prestiti e, nei limiti di cui all'art. 64, degli altri enti mutuatari ed affittuari per le somme dovute per annualita' di ammortamento del prezzo delle case a ciascuno attribuite o del relativo affitto.
2. Le amministrazioni e le societa' alla cui dipendenza si trovino gli assegnatari predetti, sono tenute, dietro semplice richiesta della Cassa depositi e prestiti, ad eseguire su tutte le competenze comunque spettanti all'impiegato ovvero sulla pensione, le ritenute previste dall'articolo 65.
Capo 2°. Contributi erariali nel pagamento degli interessi - Modalita', limitazioni e decadenza dal beneficio.
Art. 71
1. Sui mutui concessi in base al presente testo unico, dagli istituti indicati negli articoli 1 e 4, agli enti, alle societa' e loro soci di cui all'art. 16, puo' lo Stato contribuire al pagamento di una parte degli interessi a condizione che, agli effetti anche di tutte le agevolazioni contenute in detto testo unico, le case siano state costruite entro il 31 dicembre 1937. Questo termine di costruzione e' prorogato al 30 giugno 1938 a favore delle cooperative edilizie sempre quando il decreto di concessione del contributo sia stato registrato alla Corte dei conti non oltre il giorno 2 novembre 1937.20
2. Per gli istituti ed enti autonomi per case popolari e per l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato il termine di costruzione e' fissato al 31 dicembre 1938, indipendentemente dalla data di registrazione del decreto di concessione del contributo.89
3. Gli enti o le societa' indicati ai nn. 6° ed 8° dell'art. 16 possono ottenere il beneficio del contributo erariale a condizione che costruiscano case a proprieta' indivisa ed inalienabile, e, in caso di scioglimento, cedano i loro stabili ad istituti per case popolari.
4. Il contributo e' corrisposto, in misura costante, per tutto il periodo di ammortamento del mutuo ed e' commisurato al capitale iniziale mutuato.
5. Puo' essere anche concesso il contributo nel pagamento degli interessi sulle somministrazioni eseguite dall'istituto mutuante per acquisto del terreno e durante il periodo delle costruzioni.
6. Gli interessi dovuti sulle somministrazioni eseguite prima che i mutui siano posti in ammortamento, vengono capitalizzati. Sulla somma capitalizzata il Ministero dei lavori pubblici corrisponde il relativo contributo.
7. Il contributo e' concesso con decreto del Ministro per i lavori pubblici.
8. Per provvedere al pagamento del contributo erariale sono stanziate di anno in anno nello stato di previsione della spesa per il Ministero dei lavori pubblici, le somme all'uopo autorizzate in virtu' delle seguenti disposizioni:
9. R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, convertito nella legge 7 febbraio 1926, n. 253; R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2350, convertito nella legge 5 ottobre 1920, n. 1432; R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 521, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985; legge 7 aprile 1921, n. 463; legge 20 agosto 1921, n. 1177; R. decreto-legge 3 novembre 1921, n. 1667, convertito nella legge 7 febbraio 1926, n. 253; R. decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 105, convertito nella legge 26 novembre 1925, n. 2173; R. decreto-legge 22 aprile 1923, n. 1044, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263; R. decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1915, convertito nella legge 22 maggio 1927, n. 909; autorizzazione di spesa disposta in base alla legge 17 maggio 1928, n. 1030, che approva lo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1928-29 per il Ministero dei lavori pubblici; autorizzazione di spesa disposta in base al R. decreto-legge 18 maggio 1931, n. 612. convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1583, che approva variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio 1930-31; autorizzazione di spesa disposta in base alla legge 26 marzo 1931, n. 307, che approva lo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1931-32 per il Ministero dei lavori pubblici; R. decreto-legge 16 novembre 1931, n. 1415, convertito nella legge 6 giugno 1932, n. 658, di variazione agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio 1931-32; autorizzazione di spesa disposta in base alla legge 24 marzo 1932, n. 316 che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1932-33; autorizzazione di spesa disposta in base alla legge 3 aprile 1933, n. 388 che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1933-34; R. decreto-legge 7 marzo 1935, n. 430 convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1114; autorizzazione di spesa disposta in base alla legge 25 gennaio 1934, n. 156 che approva lo stato di previsione delle spese per l'esercizio 1934-35; autorizzazione di spese disposta in base alla legge 29 aprile 1935, n. 603 che approva lo stato di previsione delle spese per l'esercizio 1935-36; legge 20 aprile 1936, n. 756, legge 29 aprile 1937, n. 787 e R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2245.
10. Il contributo erariale puo' anche essere accordato in rapporto a mutui concessi dagli istituti enumerati nell'art. 1, a comuni ed enti morali che si propongono la costruzione di alberghi popolari da locale per dimora giornaliera e di dormitori pubblici ad uso gratuito.
Art. 72
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 APRILE 1948, N. 1029
Art. 73
1. Le disponibilita' di contributo erariale comunque verificatesi prima o dopo il collaudo delle costruzioni, possono essere assegnate dal Ministro per i lavori pubblici come contributo nel pagamento degli interessi su mutui suppletivi occorrenti alle cooperative.
2. Le suddette disponibilita' possono pure essere erogate in escomputo di interessi afferenti a mutui di istituti per case popolari od a mutui gia' concessi al cessato Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma.
3. Le somme per contributo comunque risultanti disponibili su mutui concessi a cooperative edilizie ferroviarie, sono devolute per la meta' al Ministero dei lavori pubblici e per l'altra meta' all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per essere da questa impiegate a mitigare i canoni di concessione delle case economiche da essa acquistate o costruite.
Art. 74
1. Il Ministro per i lavori pubblici ha facolta' di pronunciare insindacabilmente la decadenza dal gia' concesso contributo erariale, in confronto di quelle cooperative le quali, entro il termine di mesi tre dalla comunicazione del provvedimento di concessione, non abbiano effettivamente iniziato le costruzioni ovvero, avendole iniziate, non dimostrino, a giudizio insindacabile del Ministro stesso, la effettiva intenzione e possibilita' di proseguirle.
Titolo V. Progetti per costruzioni fruenti di contributo erariale. Appalti e collaudi
Capo 1°. Approvazione dei progetti, degli appalti, delle spese gravanti sui mutui e delle proposte di transazione - Norme di esecuzione, tecniche e contabili - Regolamento dei rapporti dipendenti dai collaudi.
Art. 75
1. Gli enti costruttori di case popolari od economiche fruenti di contributo erariale sono tenuti a produrre al Ministero dei lavori pubblici, in doppia copia, i progetti esecutivi completi delle attuando costruzioni. Tali progetti devono comprendere, oltre ai disegni ed alla relazione esplicativa, una stima, l'analisi dei prezzi ed il capitolato di appalto.
2. Prima che si proceda all'appalto dei lavori i progetti devono essere approvati dal detto Ministero, previo parere dell'Ispettore superiore compartimentale del Genio civile ovvero, se del caso, del competente Ispettore superiore addetto all'Istituto decentrato, quando l'importo di progetto, dedotto il costo delle aree, non superi la somma di un milione, e su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per i maggiori importi.
3. Una delle copie del progetto munita del visto di approvazione ministeriale, viene restituita all'ente costruttore il quale deve tenerla a disposizione dei funzionari incaricati della vigilanza.
Art. 76
1. Le cooperative fruenti di contributo erariale debbono, di regola, procedere all'appalto dei lavori riflettenti la costruzione dei fabbricati mediante licitazione privata fra almeno cinque ditte.
2. Qualora, per speciali ed eccezionali circostanze da apprezzarsi preventivamente dal Ministero dei lavori pubblici, sentita la Commissione di vigilanza, non possa essere utilmente seguita la forma della licitazione privata, l'appalto potra' seguire a trattativa privata.
Art. 77
1. I progetti esecutivi approvati non possono essere comunque modificati senza preventiva autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici. In tale ipotesi occorre il preventivo parere del competente Ispettore superiore, ovvero del Consiglio superiore dei lavori pubblici sulle varianti ai progetti sui quali detti organi siansi gia' pronunciati. Le varianti che determinano aumenti di spesa sull'importo del progetto originario in misura tale da superare il limite di un milione, devono essere sottoposte al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Art. 78
1. Gli enti costruttori devono uniformarsi per la contabilita' dei lavori alle norme del regolamento per la direzione, contabilita' e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con R. decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e tenere quindi al corrente ed a disposizione dei funzionari incaricati della vigilanza almeno i seguenti atti:
1) il giornale dei lavori;
2) il libretto di misura dei lavori e delle provviste;
3) il registro di contabilita';
4) il sommario del registro di contabilita'.
2. Le cooperative mutuatarie dell'Amministrazione dette ferrovie dello Stato sono invece tenuto ad uniformarsi alle norme amministrative e contabili che disciplinano la esecuzione dei lavori di conto dell'Amministrazione stessa.
Art. 79
1. Tutti gli atti definitivi di appalto, i contratti principali e suppletivi coi relativi capitolati e le proposte di transazione delle vertenze comunque sorte in dipendenza delle costruzioni, devono riportare la preventiva approvazione ministeriale sentita la Commissione di vigilanza, quando siano fatti da enti mutuatari della Cassa depositi e prestiti. Del pari devono essere previamente approvati dal Ministero dei lavori pubblici i compensi per la redazione dei progetti e per la direzione dei lavori nonche' qualsiasi altra spesa da far gravare sui mutui concessi dalla Cassa predetta.
Art. 80
1. Tutti i rapporti tra imprese appaltatrici ed enti costruttori di case popolari ed economiche mutuatari della Cassa depositi e prestiti o dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, anche se costituiti anteriormente al 29 settembre 1927, sono regolati dalle norme in vigore per le opere in conto dello Stato, restando cosi' prive d'ogni efficacia le eventuali pattuizioni in contrasto.
2. I creditori di detti enti non possono esercitare contro i medesimi ne' proseguire, se iniziate, azioni esecutive ne' promuovere procedure fallimentari senza il preventivo nulla osta del Ministro per i lavori pubblici o di quello per le comunicazioni, qualora trattisi di cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie delle Stato.
Capo 2°. Collaudi e ricorsi - Approvazione dei collaudi e dei reparti delle spese. - Opere incollaudabili ed esclusioni dal contributo. - Controversie con le imprese.
Art. 81
1. L'incarico di collaudare i lavori degli enti costruttori di case popolari od economiche costruite col contributo o con il concorso dello Stato, e' affidato, qualunque sia l'importo delle opere, ad un solo collaudatore da nominarsi dal Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con gli istituti di credito mutuanti, e, per i lavori degli enti mutuatari della Cassa depositi e prestiti, d'intesa col Ministro per le finanze.
2. La nomina del collaudatore per le costruzioni eseguite da cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' deferita al Ministro per le comunicazioni.
3. Per le costruzioni traenti del solo contributo erariale, unicamente agli effetti della corresponsione di questo e salvo eventuale conguaglio dopo l'approvazione del collaudo, puo' essere disposta dal Ministro per i lavori pubblici una visita preliminare dei lavori per constatare se le costruzioni nei riguardi tecnici ed economici siano state eseguite in conformita' dei progetti approvati.