Sez. 5 - , Ordinanza n. 33628 del 28/12/2018 (Rv. 652129 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - DETERMINAZIONE | Somme corrisposte al dipendente per la cessazione del rapporto di lavoro - Aliquota agevolata ex art. 19-bis TUIR - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - DETERMINAZIONE
Nell'ambito delle somme percepite "una tantum" per la cessazione del rapporto di lavoro e soggette alla tassazione separata di cui all'art. 16 del d.P.R. n. 917 del 1986, l'aliquota agevolata prevista dall'art. 19, comma 4 bis, dello stesso decreto (nella formulazione vigente "ratione temporis") si applica a quelle corrisposte al lavoratore a titolo di incentivo per le dimissioni anticipate (cd. incentivo all'esodo), indipendentemente dal carattere individuale o collettivo della corrispondente pattuizione. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la decisione impugnata che aveva qualificato come "incentivo all'esodo" l'attribuzione di somme in favore di un solo lavoratore, in virtù di una pattuizione contenente un generico riferimento ad un accordo transattivo, da intendersi, tuttavia, quale mera clausola di stile, non essendo stata indicata alcuna controversia tra le parti, anche solo potenziale, che prescindesse dallo scioglimento anticipato del rapporto di lavoro).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 19 com. 4, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)