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Sez. 2, Sentenza n. 1613 del 22/06/1962 (Rv. 252583 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - ESERCIZIO DELLA SERVITU - AGGRAVAMENTO - MUTAMENTO DI DESTINAZIONE DEL FONDO DOMINANTE O INNOVAZIONI - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1962-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/252583-01

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - ESERCIZIO DELLA SERVITU - AGGRAVAMENTO - MUTAMENTO DI DESTINAZIONE DEL FONDO DOMINANTE O INNOVAZIONI - RILEVANZA.*

Il mutamento di destinazione del fondo dominante o altre innovazioni ad esso apportate assumono Rilevanza, in relazione al disposto degli artt 1063 e 1065 cod civ ed al divieto sancito dall'art 1067 cod civ (divieto di aggravare l'Esercizio della servitu), soltanto nel caso in cui si riflettano, alterandolo, sul contenuto essenziale della servitu, quale e determinato dal titolo, e cioe sulla natura ed estensione della utilitas che ne costituisce l'oggetto, e sulle esigenze che, secondo il titolo, e destinata a soddisfare, ovvero nella ipotesi in cui pur lasciando immutata l'essenza della servitu, incidano sulle modalita concrete di Esercizio di essa in maniera tale da rendere piu gravosa la condizione del fondo servente. Affinche ricorra quest'ultima ipotesi, alla quale specificamente si riferisce il disposto dell'art 1067 cod civ, e necessario che, in dipendenza delle modificazioni apportate al fondo dominante e della loro incidenza sulle modalita di Esercizio della servitu, il fondo servente subisca un pregiudizio effettivo, il quale deve essere accertato caso per caso, alla stregua di criteri obiettivi di valutazione. (V 988/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1063, Cod. Civ. art. 1065, Cod. Civ. art. 1067

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)