Sez. 2 - , Sentenza n. 21757 del 29/07/2021 (Rv. 661966 - 02)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - FORMA DELL'OFFERTA - IN GENERE | Offerta reale relativa ad obbligazioni pecuniarie - Successivo giudizio di convalida - Oggetto - Verifica della ritualità di tutte le modalità prescritte dalla legge - Parti necessarie del procedimento - Debitore e creditore.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - FORMA DELL'OFFERTA - IN GENERE
Il procedimento di convalida dell'offerta reale e del successivo deposito liberatorio, relativi ad obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, é un giudizio di liberazione coattiva del debitore, essendo la sentenza che lo definisce volta ad estinguere, con efficacia costitutiva, il debito, accertando la validità del deposito, ai sensi dell'art. 76 e ss. disp. att. c.c., a favore del creditore; oggetto di tale procedimento é la verifica della ritualità di tutte le modalità, formali e temporali, prescritte dalla relativa disciplina normativa, affinché il debitore si liberi delle sua obbligazione e, pertanto, parti necessarie del detto procedimento sono soltanto il debitore e il creditore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1208, Cod. Civ. art. 1209, Cod. Civ. art. 1210, Cod. Civ. art. 1212, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 76, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 77, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 78
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)