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Sez. L - , Ordinanza n. 14253 del 24/05/2019 (Rv. 653973 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE | Somme versate in esecuzione di sentenza di primo grado - Domanda di restituzione proposta in sede di gravame - Statuizione al riguardo del giudice di appello come giudice di primo grado - Fondamento - Omessa pronuncia sul punto da parte del giudice dell'impugnazione - Individuazione - Esercizio di separata domanda per l'ottenimento della restituzione - Ammissibilità - Preclusione del giudicato - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653973-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE

In relazione alla domanda - proposta nella fase di gravame - di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado impugnata, il giudice di appello opera quale giudice di primo grado, in quanto detta domanda non poteva essere formulata precedentemente; ne consegue che, se il giudice dell'impugnazione omette di pronunziarsi sul punto, la parte può alternativamente far valere l'omessa pronunzia con ricorso in cassazione o riproporre la domanda restitutoria in separato giudizio, senza che la mancata impugnazione della sentenza determini la formazione del giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)