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Sez. 2, Sentenza n. 2089 del 27/10/1969 Ud. (dep. 10/09/1970) Rv. 115219 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE -ELEMENTO SOGGETTIVO(PSICOLOGICO): DOLO -CONOSCENZA DELLA PROVENIENZA DELITTUOSA DELLE COSE - CONOSCENZA GENERICA - SUFFICIENZA - POSSIBILITA DI DESUMERLA ANCHE DAGLI ELEMENTI INDICATI NELL'ART 712 COD PEN.*
Stato
decisa il 1969-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115219-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE -ELEMENTO SOGGETTIVO(PSICOLOGICO): DOLO -CONOSCENZA DELLA PROVENIENZA DELITTUOSA DELLE COSE - CONOSCENZA GENERICA - SUFFICIENZA - POSSIBILITA DI DESUMERLA ANCHE DAGLI ELEMENTI INDICATI NELL'ART 712 COD PEN.*

Per integrare l'elemento psicologico del delitto di ricettazione non e necessario che il ricettatore abbia la precisa e completa conoscenza delle circostanze di modo, di tempo e di luogo del reato dal quale provengono le cose acquistate, essendo invece sufficiente la certezza di ricevere cose provenienti da reato. Tale conoscenza puo desumersi anche dagli elementi considerati dall'art 712 cod pen, quando i sospetti sulla legittimita della provenienza siano cosi gravi ed univoci da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale e secondo la comune esperienza la certezza che non possa trattarsi di cose legittimamente possedute da colui che le detiene o le offre. (Conf 113629, anno 1970 108938, 108028, anno 1968).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 712 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)