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Sez. 3, Sentenza n. 4718 del 29/08/1984 (Rv. 436613 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE - REIEZIONE DELLE ISTANZE DI AMMISSIONE - OMESSA MOTIVAZIONE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436613-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE - REIEZIONE DELLE ISTANZE DI AMMISSIONE - OMESSA MOTIVAZIONE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

L'omessa motivazione circa la reiezione delle istanze di ammissione di mezzi istruttori non assume rilievo allorché, dal complesso delle ragioni svolte nella sentenza, possa argomentarsi la superfluità, l'inconcludenza e l'irrilevanza delle prove dedotte. (Conf 0052/76, mass n 378676).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)