Sez. 1 - , Sentenza n. 5518 del 06/03/2017 (Rv. 644653 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Espropriazione ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. n. 327 del 2001 - Inizio del giudizio di opposizione anche in presenza di stima provvisoria - Ammissibilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
In tema di espropriazione per pubblica utilità, ove si proceda all’esproprio nei modi previsti dall’art. 22 del d.P.R. n. 327 del 2001 ed insieme al decreto si comunichi la misura dell’indennità provvisoria, il soggetto destinatario può agire, oltre che con il rimedio rappresentato dall’attivazione del procedimento previsto dall’art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001, anche con l’opposizione alla stima davanti alla corte d’appello ai sensi dell’art. 54 del menzionato decreto, onde sentire dichiarare giudizialmente l’indennità a lui dovuta, senza necessità di dovere attendere la determinazione definitiva della stessa.
Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 54, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 22, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)