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Sez. U, Sentenza n. 2123 del 02/04/1980 (Rv. 405783 - 01)

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA FACOLTATIVA DI ENTI PUBBLICI - RAPPRESENTANZA E DIFESA DELLO ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO ANCHE IN CASSAZIONE - MANDATO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405783-01

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA FACOLTATIVA DI ENTI PUBBLICI - RAPPRESENTANZA E DIFESA DELLO ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO ANCHE IN CASSAZIONE - MANDATO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Poiche l'istituto poligrafico dello stato e compreso fra gli enti pubblici autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello stato (RD 8 giugno 1940 n 779), quest'ultima e legittimata a rappresentare e difendere in giudizio l'istituto medesimo, anche in Sede di ricorso per Cassazione, senza bisogno di apposito mandato (artt 43 del RD 30 ottobre 1933 n 1611 ed 11 della legge 3 aprile 1979 n 103). (V 374/80, mass n (V 133/79, mass n 396196).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43, Regio Decr. 08/06/1940 num. 779, Legge 03/04/1979 num. 103 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)