Sez. 5, Sentenza n. 13080 del 01/06/2006 (Rv. 591100 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione delle liti fiscali pendenti ex art. 2 - Quinquies del d.l. n. 564 del 1994 - Ambito applicativo - Controversie definite con decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari - Conseguenze - Decisione ancora impugnabile con il solo rimedio della revocazione - Definibilità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, l'art. 2-quinquies del d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito in legge 30 novembre 1994, n. 656, nel consentire la definizione delle "liti fiscali pendenti alla data del 17 novembre 1994 dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado di giudizio", ha riguardo alle sole controversie eventualmente definite con decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche con quello della revocazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)