Modifiche al sistema penale
Testo in vigore al
Art. 125 Modifica dell'articolo 157 del codice penale in materia di prescrizione e tempo necessario a prescrivere
1. Il numero 6 del primo comma dell'articolo 157 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda".
Art. 126 Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative
1. Dopo l'articolo 162 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 162-bis. - (Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative). - Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore puo' essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla meta' del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento.
Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla meta' del massimo dell'ammenda.
L'oblazione non e' ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo 105, ne' quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.
In ogni altro caso il giudice puo' respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravita' del fatto.
La domanda puo' essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.
Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato".
Art. 127 Applicazione di norme
1. Le disposizioni dell'articolo 162-bis del codice penale si applicano anche ai reati indicati nelle lettere f), h), i), n) del primo comma dell'articolo 34.
Art. 128 Obblighi del condannato
1. L'articolo 165 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 165. - (Obblighi del condannato). - La sospensione condizionale della pena puo' essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; puo' altresi' essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
La sospensione condizionale della pena, quando e' concessa a persona che ne ha gia' usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente, salvo che cio' sia impossibile.
Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti".
Art. 129 Inosservanza di pene accessorie
1. L'articolo 389 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 389. - (Inosservanza di pene accessorie). - Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, e' punito con la reclusione da due a sei mesi.
La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata".
Art. 130 Modifiche dell'articolo 200 del codice di procedura penale in materia di impugnazione di ordinanze emesse in giudizio
1. Dopo il primo comma dell'articolo 200 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"L'impugnazione dell'ordinanza che decide sulla domanda di oblazione puo' essere proposta soltanto con l'impugnazione contro la sentenza".
Art. 131 Applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza
1. L'articolo 301 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 301. - (Applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza). - L'applicazione provvisoria delle pene accessorie, nei casi consentiti dalla legge, e' disposta dal giudice, anche d'ufficio, con decreto motivato, in qualunque stato dell'istruzione, dopo l'interrogatorio dell'imputato o, se questo non e' possibile, dopo la emissione di un mandato. Il decreto e' immediatamente comunicato al pubblico ministero per l'esecuzione.
Le stesse disposizioni si osservano per l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza.
Contro il provvedimento del giudice istruttore che dispone l'applicazione provvisoria della pena accessoria o della misura di sicurezza o che non accoglie la richiesta del pubblico ministero, il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato possono proporre appello dinanzi alla sezione istruttoria della corte di appello.
Contro il provvedimento emesso dalla sezione istruttoria puo' essere proposto ricorsa per cassazione.
L'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento".
Art. 132 Modificazioni dell'articolo 400 del codice di procedura penale in materia di provvedimenti per l'applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza
1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 400 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti commi:
"Si applicano le disposizioni previste dal terzo, quarto ed ultimo comma dell'articolo 301; contro il provvedimento emesso dal pretore l'appello e' proposto dinanzi al giudice istruttore; contro la decisione emessa dal giudice istruttore in grado di appello puo' essere proposto ricorso per cassazione.
L'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento".
Art. 133 Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza
1. L'articolo 485 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 485. - (Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza). - Il giudice, quando abbia disposto una misura di sicurezza, puo', nei casi consentiti dall'articolo 206 del codice penale, ordinarne con la sentenza la provvisoria esecuzione.
La sentenza e' impugnabile anche per il capo che dispone l'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza; ma l'impugnazione non ne sospende l'esecuzione".
Art. 134 Appello contro sentenze del pretore
1. L'articolo 512 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 512. (Appello contro sentenze del pretore). - Contro le sentenze del pretore possono appellare al tribunale:
1) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non e' ammessa la oblazione ovvero quando e' stato dichiarato contravventore abituale o professionale;
2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato per estinzione del reato a seguito di giudizio di comparazione tra circostanze o per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perche' si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perche' il fatto non costituisce reato, se e' stata applicata o puo', con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza;
3) il rappresentante del pubblico ministero nel dibattimento davanti al pretore e il procuratore della Repubblica nel caso di proscioglimento, se l'imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto; e nel caso di condanna per delitto ovvero per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non e' ammessa l'oblazione".
Art. 135 Appello contro sentenze del tribunale e della corte d'assise
1. L'articolo 513 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 513. - (Appello contro sentenze del tribunale e della corte di assise). - Contro le sentenze del tribunale e della corte di assise possono appellare, rispettivamente, alla corte di appello e alla corte di assise di appello, salvo che la legge disponga altrimenti:
1) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non e' ammessa la oblazione ovvero quando e' stato dichiarato contravventore abituale o professionale;
2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunziato per estinzione del reato a seguito di giudizio di comparazione tra circostanze o per insufficienza di prove o per perdono giudiziale ovvero perche' si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perche' il fatto non costituisce reato, se e' stata applicata o puo', con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza;
3) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale presso la corte di appello nel caso di proscioglimento, se la imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto, e nel caso di condanna per delitto ovvero per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non e' ammessa la oblazione".
Art. 136 Modifiche dell'articolo 522 del codice di procedura penale in materia di questioni di nullita'
1. All'articolo 522 del codice di procedura penale e' aggiunto in fine il seguente comma:
"Quando il giudice di primo grado ha respinto la domanda di oblazione, il giudice di appello, se riconosce erronea tale decisione, accoglie la domanda e sospende il dibattimento fissando un termine massimo non superiore a dieci giorni per il pagamento delle somme dovute. Se il pagamento avviene nel termine, il giudice di appello pronuncia sentenza di proscioglimento".
Art. 137 Modifiche dell'articolo 604 del codice di procedura penale in materia di provvedimenti da iscrivere nel casellario
1. Nell'articolo 604 del codice di procedura penale, al capoverso del numero 1, dopo le parole: "Non sono iscritti nel casellario giudiziale: le sentenze e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali e' ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione, salvo che", sono inserite le seguenti: "si tratti di contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda o che".
Art. 138 Modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
1. Dopo l'articolo 48 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, sono inseriti i seguenti articoli:
"Art. 48-bis. - Quando sono state sequestrate cose che possono essere restituite previa esecuzione di specifiche prescrizioni, il giudice, se l'interessato consente, ne ordina la restituzione impartendo le prescrizioni del caso ed imponendo una idonea cauzione o malleveria a garanzia della esecuzione delle prescrizioni nel termine stabilito.
Scaduto il termine, se le prescrizioni non sono adempiute, il giudice provvede ai sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo 345 del codice di procedura penale".
"Art. 48-ter. - Nei casi previsti dall'ultimo capoverso dell'articolo 345 e dal primo capoverso dell'articolo 625 del codice di procedura penale, il giudice, prima di ordinare la vendita o la distruzione delle cose sequestrate, dispone, osservate le formalita' di cui agli articoli 304-bis e 304-ter del codice di prosedura penale, il prelievo di campioni, quando cio' e' possibile ed utile per l'ulteriore corso del procedimento".
Art. 139 Modifica dell'articolo 116 delle norme sugli assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia
1. Nell'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"Nei casi piu' gravi la condanna per uno dei delitti previsti nei numeri 1 e 2 del comma precedente importa, indipendentemente dall'applicazione dell'articolo 69 del codice penale, la pubblicazione della sentenza di condanna e il divieto di emettere assegni bancari o postali per un periodo da uno a tre anni".
Art. 140 Disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia
1. Dopo l'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e' inserito il seguente:
"Art. 116-bis - Chiunque, avendo riportato la pena accessoria prevista dall'articolo precedente, trasgredisce agli obblighi ad essa inerenti e' punito, per il solo fatto dell'emissione dell'assegno, ai sensi dell'articolo 389 del codice penale.
Si applica la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da lire centomila a lire due milioni, a chi, violando il divieto di emettere assegni bancari e postali, commette uno dei delitti previsti dai numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo precedente.
La condanna importa la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per la durata di due anni".
Art. 141 Ulteriori disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia
1. Dopo l'articolo 123 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono inseriti i seguenti articoli:
"Art. 124. - All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il dipendente responsabile fa sottoscrivere al richiedente una dichiarazione dalla quale risulta che lo stesso non e' interdetto dall'emissione di assegni bancari o postali.
Il richiedente che dichiara il falso e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni".
"Art. 125. - Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale senza farsi rilasciare la dichiarazione prevista nell'articolo precedente e' punito, salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila.
Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale a chi abbia dichiarato di essere stato interdetto dalla emissione di assegni bancari o postali, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a due anni".
Art. 142 Modifiche al testo unico delle norme sulla circolazione stradale
1. Dopo l'articolo 80 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, sono inseriti i seguenti articoli:
"Art. 80-bis. - (Confisca e sequestro del veicolo). - Con la sentenza di condanna per i reati previsti dal dodicesimo al quattordicesimo comma dell'articolo precedente il giudice ordina la confisca del veicolo, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato.
L'autorita' giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono procedere al sequestro del veicolo, osservando le norme sulla istruzione formale".
"Art. 80-ter. - (Pena accessoria). - Con la sentenza di condanna per il reato previsto dal dodicesimo comma dell'articolo 80 il giudice, quando non sia possibile ordinare la confisca del veicolo, dispone la sospensione della patente di guida del condannato per la stessa durata della pena principale".
Art. 143 Disposizioni aggiuntive alla legge sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope
1. Dopo l'articolo 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e' inserito il seguente:
"Art. 80-bis. - (Destinazione delle sostanze confiscate dal giudice e confiscabili dal Ministro della sanita'). - Le sostanze confiscate e quelle da confiscare in base all'articolo precedente sono immediatamente versate al Ministero della sanita'".
Art. 144 Modifica alla legge recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
1. Al terzo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "La condanna importa la incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione".
Art. 145
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N.148