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Ordinamento della scuola materna statale

Testo in vigore al

Art. 18 Stato giuridico del personale della scuola materna statale

1. Le norme di stato giuridico del personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola elementare statale, nonche' le norme che regolano l'assistenza e la previdenza, compresa la iscrizione obbligatoria all'ente nazionale di assistenza magistrale, sono estese al personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola materna statale. Le norme di stato giuridico del personale della carriera esecutiva delle amministrazioni dello Stato sono estese, in quanto applicabili, al personale assistente della scuola materna statale.

2. Il personale della scuola materna statale sara' ammesso a frequentare corsi periodici di aggiornamento istituiti e gestiti dal Ministero della pubblica istruzione.

3. Alle direttrici ed alle insegnanti delle sezioni speciali presso scuole materne statali o delle scuole materne speciali, di cui all'articolo 3 della presente legge, e' riconosciuta una indennita' pari a quella spettante ai direttori ed agli insegnanti delle classi e delle scuole speciali dell'istruzione elementare.1

Art. 19 Direzione didattica

1. E' posta a disposizione di ogni direzione didattica una segreteria scelta tra le insegnanti di ruolo della scuola materna statale, che abbiano seguito un corso di qualificazione giuridico-amministrativo.

2. La direttrice si avvale dell'opera di una assistente sociale designata dal provveditore agli studi; per l'opera di prevenzione sanitaria si avvale del servizio medico scolastico con i suoi servizi specialistici.12

Art. 20 Consiglio delle insegnanti e consiglio di direzione

1. Presso ogni scuola materna statale costituita almeno da tre sezioni e' istituito il consiglio delle insegnanti.

2. Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale e' istituito il consiglio di direzione.

3. Le modalita' di composizione e funzionamento dei due consigli sono stabilite da apposito regolamento da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.1

Art. 21 Contributi dello Stato ai comuni per le scuole materne statali

1. I contributi dello Stato, previsti dall'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, riguarderanno anche le spese di pertinenza dei comuni previste dall'articolo 7 della presente legge.

2. Nella ripartizione dei contributi tra i detti comuni, ai sensi della lettera a) dell'articolo 8 della citata legge, sara' preso in considerazione anche il numero degli alunni iscritti nelle scuole materne statali esistenti nel territorio di ciascun comune.1

Art. 22 Trasformazione dei giardini d'infanzia e delle scuole materne annesse alle scuole magistrati in scuole materne statali

1. I giardini d'infanzia, istituiti con regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sono trasformati in scuole materne statali, a norma della presente legge.

2. Sono parimenti trasformate in scuole materne statali, a norma della presente legge, le scuole materne annesse alle scuole magistrali statali.

3. Il personale insegnante di ruolo nei suddetti giardini d'infanzia e nelle scuole materne annesse alle suddette scuole magistrali e' iscritto nel ruolo delle insegnanti della scuola materna statale, conservando la sede attuale.

4. A tale personale assunto in ruolo a norma del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 240, sono attribuite, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le classi di stipendio previste dal ruolo b) della tabella B) annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, con successive modificazioni, in base all'anzianita' di ordinario posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge con gli aumenti periodici eventualmente spettanti senza diritto agli arretrati.

5. Le insegnanti non di ruolo incaricate nei giardini di infanzia di cui al primo comma, con otto anni di servizio continuativo, ovvero in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 16 della legge 28 luglio 1961, n. 831, seno assunte nei ruoli delle insegnanti della scuola materna statale, previo esame-colloquio, con coefficiente iniziale di carriera.1

Art. 23 Concorso speciale

1. Le direttrici e le insegnanti di scuole materne non statali che siano state assunte per pubblico concorso possono essere ammesse, mediante concorso speciale, nei ruoli della scuola materna statale, nei limiti di un quinto dei posti annualmente disponibili, col riconoscimento del servizio prestato.1

Art. 24 Regolamento di esecuzione

1. Su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, il Governo emanera' entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il regolamento di esecuzione.

2. Con il medesimo regolamento saranno stabiliti le modalita' e i programmi dei concorsi previsti nella presente legge.1

Art. 25 Spese degli enti pubblici territoriali

1. Le spese degli enti pubblici territoriali per la istituzione ed il mantenimento di scuole materne da essi gestite sono obbligatorie.1

Art. 26 Vigilanza delle scuole materne statali

1. Fino a quando non siano costituiti i ruoli previsti dall'articolo 11, primo comma, della presente legge, la vigilanza delle scuole materne statali e' affidata, nell'ambito della propria circoscrizione, all'ispettore scolastico e la direzione delle scuole materne statali, nell'ambito del proprio circolo, al direttore didattico della scuola elementare.1

Art. 27 Concorso speciale direttivo

1. Nella prima applicazione della presente legge e' indetto un concorso speciale per l'immissione nel ruolo delle direttrici delle scuole materne statali riservato sia alle insegnanti di ruolo nei giardini d'infanzia di cui al primo comma dell'articolo 22, sia alle insegnanti di ruolo delle scuole materne annesse alle scuole magistrali statali, che abbiano prestato non meno di 10 anni di servizio di ruolo.1

Art. 28 Concorsi

1. Il primo concorso, di cui al secondo comma degli articoli 14 e 15 e all'articolo 27, sara' bandito per tutti i posti istituiti in organico entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nel primo e nel secondo concorso di cui al secondo comma dell'articolo 14, nella graduatoria delle vincitrici il 50 per cento dei posti e' comunque riservato alle candidate che abbiano superato il concorso e siano fornite di diploma rilasciato dalle scuole magistrali.1

Art. 29 Prima applicazione della legge

1. L'entrata in funzione della scuola materna statale e' stabilita a decorrere dal 1 ottobre successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. Nella prima applicazione della presente legge: a) i comuni forniranno i locali disponibili per le sezioni di scuola materna statale istituite nell'ambito dei rispettivi territori, sempreche' idonei alle esigenze di funzionamento della scuola; b) gli incarichi di insegnamento saranno conferiti secondo le modalita' previste dal secondo comma dell'articolo 28.1

Art. 30 Finanziamenti degli oneri previsti, nella prima applicazione della presente legge, relativamente a istituzione e gestione di scuole materne statali

1. Gli oneri conseguenti alla prima applicazione della presente legge graveranno sui fondi previsti per la istituzione e la gestione della scuola materna statale dallo articolo 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 874, nonche' per i giardini d'infanzia, sui fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.1

Art. 31 Finanziamenti per l'istituzione e la gestione di scuole materne statali dal 1966 al 1970

1. Per la istituzione e la gestione di nuove sezioni di scuola materna statale, gli stanziamenti iscritti allo stesso fine nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

  1. 1) per il 1966. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.370 milioni per il 1967. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.300 milioni per il 1968. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.900 milioni per il 1969. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.640 milioni per il 1970. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 9.300 milioni

Una somma pari al 12 per cento degli stanziamenti annui sara' corrisposta ai patronati scolastici, a titolo di contributo, per l'assistenza agli alunni bisognosi. Alla ripartizione delle somme indicate al secondo comma tra le diverse province si provvede, annualmente, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, avuto riguardo al numero degli alunni frequentanti la scuola materna statale e alle condizioni economico-sociali delle province stesse.1

Art. 32 Finanziamenti per assegni, premi, sussidi e contributi alle scuole materne non statali dal 1966 al 1970

1. Lo stanziamento annuo stabilito al secondo comma dell'articolo 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per assegni, premi, sussidi e contributi a favore delle scuole materne non statali che, alle condizioni ivi previste, accolgono alunni di disagiate condizioni economiche, e' aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

  1. 1) per il 1966. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.500 milioni per il 1967. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.300 milioni per il 1968. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.300 milioni per il 1969. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 9.370 milioni per il 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 11.400 milioni

Alle scuole materne gestite dagli enti autarchici territoriali e dagli enti comunali di assistenza sono assegnate, sugli stanziamenti annui globali risultanti da quanto disposto nel comma precedente, le seguenti somme:

  1. 1) per il 1966. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 900 milioni per il 1967. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.850 milioni per il 1968. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.250 milioni per il 1969. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.750 milioni per il 1970. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.250 milioni

Per la ripartizione delle somme indicate nel presente articolo si osservano i criteri e le modalita' stabiliti dai commi terzo e seguenti dell'articolo 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.1

Art. 33 Finanziamenti per l'edilizia della scuola materna statale, nella prima applicazione della presente legge

1. Nella prima applicazione della presente legge, saranno utilizzati per la costruzione di edifici per scuole materne statali i fondi stanziati dall'articolo 14, primo e secondo comma, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, nonche' dal primo comma dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 874, secondo le norme previste dallo articolo 5 della soprarichiamata legge 24 luglio 1962, n. 1073.1

Art. 34 Finanziamenti per l'edilizia delle scuole materne dal 1966 al 1970

1. Per la costruzione di edifici di scuole materne gestite dagli enti autarchici territoriali, dagli istituti pubblici di assistenza, beneficenza e loro consorzi, nonche' da enti ed istituzioni, lo Stato accorda contributi nelle misure stabilite dal secondo comma dell'articolo 15 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

2. Nulla e' innovato per quanto attiene alla proprieta' degli edifici costruiti con il concorso finanziario dello Stato, agli oneri di manutenzione, al riscatto del contributo nonche' alle modalita' per la presentazione delle domande per l'ammissione al finanziamento.

3. Alla costruzione di edifici per scuole materne statali e alla realizzazione delle opere indicate nel primo comma e' assegnata una somma pari al 5 per cento dello stanziamento previsto per ciascun anno dall'articolo 32 del provvedimento recante nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1966-1970.

4. La somma annuale disponibile e' destinata, per il 2 per cento alla costruzione di edifici per la scuola materna statale e per il restante 3 per cento alla concessione di contributi agli enti ed alle istituzioni indicate al primo comma, assicurando, tuttavia, agli enti autarchici territoriali, agli enti comunali di assistenza, all'ESMAS e alla ONAIRC nel complesso una quota pari all'1 per cento dell'intera somma disponibile.1

Art. 35 Copertura finanziaria, relativamente agli anni finanziari 1966 e 1967, per l'istituzione e la gestione di scuole materne statali e per il conferimento di assegni, premi, sussidi e contributi alle scuole materne non statali

1. All'onere di 1.370 e 4.300 milioni di lire, previsti rispettivamente negli anni finanziari 1966 e 1967 dall'articolo 31 della presente legge per la istituzione e la gestione di nuove sezioni di scuola materna statale, nonche' all'onere di lire 1.500 e 5.300 milioni di lire previsti rispettivamente negli anni finanziari 1966 e 1967 dallo articolo 32 della presente legge per assegni, premi, sussidi e contributi alle scuole materne non statali, e' fatto fronte - per 2.870 milioni di lire, nell'anno finanziario 1966 - con aliquota dei gettiti nell'anno 1966 delle due leggi finanziarie richiamate nell'articolo 39 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 e - per 9.600 milioni di lire, nell'anno finanziario 1967 - mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.1

Art. 36 Utilizzazione degli stanziamenti

1. Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge, non utilizzati nell'anno per cui sono stabiliti possono esserlo negli anni successivi, in deroga alle norme vigenti, per i fini per cui sono stati iscritti negli stati di previsione. Parimenti possono essere utilizzati negli anni successivi gli stanziamenti previsti dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073 e dalla legge 13 luglio 1965, n: 874, non utilizzati alla data del 31 dicembre 1965.1

Art. 37 Relazione sull'applicazione annuale della presente legge

1. Il Ministro per la pubblica istruzione presentera' ogni anno, unitamente allo stato di previsione della spesa del proprio Ministero, una relazione sugli interventi svolti in applicazione della presente legge.1

Art. 38 Variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione della presente legge

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.1
Data a Roma, addi' 18 marzo 1968
SARAGAT
MORO - GUI - TAVIANI - PIERACCINI - COLOMBO - PRETI - MANCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE