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Sez. 3 - , Sentenza n. 30728 del 26/11/2019 (Rv. 656226 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Giudizio di cassazione - Definizione convenzionale della controversia - Necessità di un espresso accordo delle parti in ordine alla compensazione delle spese di lite - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656226-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

In tema di giudizio di legittimità, ove le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, domandando la cessazione della materia del contendere, può essere disposta la compensazione integrale delle spese, anche a prescindere da una espressa richiesta in tal senso delle parti medesime, poiché pure il loro silenzio sul punto deve essere inteso come invito alla Corte di cassazione ad astenersi "dall'individuare chi sarebbe stato soccombente".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)