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Sez. 3, Sentenza n. 1753 del 06/06/1972 (Rv. 358700 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - CONTESTAZIONE DELLA TITOLARITA ATTIVA DEL RAPPORTO DEDOTTO IN GIUDIZIO - QUESTIONE DI MERITO - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - DEDUCIBILITA EX NOVO IN CASSAZIONE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358700-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - CONTESTAZIONE DELLA TITOLARITA ATTIVA DEL RAPPORTO DEDOTTO IN GIUDIZIO - QUESTIONE DI MERITO - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - DEDUCIBILITA EX NOVO IN CASSAZIONE - PRECLUSIONE.*

Inerisce al merito e non alla legitimatio ad causam la contestazione riguardante la titolarita attiva del diritto sostanziale dedotto in giudizio e cioe l'identificazione concreta del soggetto attivo del relativo rapporto: la questione, attenendo al fondamento stesso della pretesa fatta valere in giudizio, non e rilevabile d'ufficio e non puo essere sollevata per la prima volta in Sede di legittimita. (V 2453'70, mass n 348721).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)