Sez. 1, Sentenza n. 1078 del 24/01/2003 (Rv. 560447 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Decreto della corte d'appello - Motivazione - Pluralità di argomentazioni - Impugnazione con ricorso per cassazione - Specifica censura per ciascuna delle "rationes decidendi" idonee a sorreggere la decisione - Necessità - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Ove la corte territoriale, adita dall'invocante l'equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, fondi la propria decisione reiettiva su due distinte ed autonome "rationes decidendi" (nella specie, la durata non eccessiva del processo e la mancanza di prova dei danni lamentati), autonome l'una dall'altra e ciascuna sufficiente, da sola, a sorreggerla, l'impugnazione in sede di legittimità di tale decisione di merito è meritevole di ingresso solo se risulti articolata in uno spettro di censure che investano utilmente tutti gli ordini di ragioni esposte nel decreto della corte d'appello, atteso che l'eventuale fondatezza del motivo dedotto con riferimento a una sola parte delle ragioni della decisione non porterebbe alla cassazione del decreto, che rimarrebbe fermo sulla base dell'argomento non censurato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 135, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)