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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 10 novembre 1982, causa 261/81

Decisione
decisa il 1982-11-10
ECLI
ECLI:EU:C:1982:382

Epigrafe

Nel procedimento 261/81, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Landgericht di Amburgo nella causa dinanzi ad esso pendente fra Walter Rau Lebensmittelwerke, Hilter (Repubblica federale di Germania), e De Smedt P.V.B.A., Zemst (Belgio), domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 30 del Trattato CEE, LA CORTE, composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, A. O'Keeffe, U. Everling e A. Chloros, presidenti di Sezione, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, G. Bosco, T. Koopmans e O. Due, giudici, avvocato generale: G. Reischl cancelliere: P. Heim ha pronunciato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti della causa, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni delle parti presentate a norma dell'art. 20 dello Statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
La causa che ha dato origine alla presente questione pregiudiziale riguarda un contratto di vendita fra una società tedesca, la Rau, ed una società belga, la De Smedt. La Rau si impegnava a fornire kg 15000 di margarina vegetale confezionata in involucri a bicchiere. Il contratto comprendeva una dichiarazione della Rau, con cui essa garantiva che la margarina dalla stessa fornita poteva essere posta in commercio conformemente alle vigenti disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci.
paragrafo 2
Al momento della conclusione del contratto tra le parti era pacifico che l'invio della merce in questione nel Belgio e, quindi, l'accettazione ed il pagamento della merce stessa, avrebbero avuto luogo soltanto se le disposizioni legislative belghe relative alla margarina avessero consentito l'importazione e la vendita di margarina in involucri a bicchiere.
paragrafo 3
Al momento della conclusione del contratto, alle confezioni di margarina si applicava l'art. 15 della legge 8 luglio 1935 che disponeva:
paragrafo 4
«La margarina ed i grassi preparati possono essere importati, detenuti o trasportati per la vendita o per la distribuzione, esposti in vendita, spediti e distribuiti solo in confezioni sotto involucro di forma cubica del peso netto di g 250, g 500, kg l,kg2».
paragrafo 5
Secondo il giudice tedesco, le parti ritenevano, quando hanno firmato il contratto, che la suddetta disposizione fosse abrogata o disapplicata a seguito della sentenza della Corte nella causa Cassis de Dijon (120/78, Rewe-Zentrale, Racc. 1979, pag. 649). Infatti, la norma de qua è stata sostituita dall'art. 8 del regio decreto 2 ottobre 1980, relativo alla produzione e alla messa in vendita di margarina e grassi alimentari, ai sensi del quale:
paragrafo 6
«è vietato mettere in vendita al minuto margarina e grassi alimentari composti non perfettamente liquidi a 20 °C se il prodotto o l'involucro esterno del singolo pezzo non è di forma cubica. La presente disposizione non si applica ai prodotti con peso inferiore a g 50 o superiore a kg 2».
paragrafo 7
La De Smedt, convenuta nella causa principale, si informava presso il Ministero belga della sanità se poteva importare la margarina che aveva acquistato.
paragrafo 8
Con lettera 6 novembre 1980 il Ministero belga le comunicava che erano ancora vigenti le disposizioni di legge che vietano la vendita di margarina, se la confezione esterna non è di forma cubica. A seguito di questa lettera, la De Smedt dichiarava alla Rau che non intendeva più accettare la merce. La Rau proponeva quindi, dinanzi al Landgericht di Amburgo, l'azione per ottenere l'esecuzione del contratto. A suo avviso, la De Smedt doveva accettare la merce perché la normativa belga è contraria alle disposizioni dell'art. 30 del Trattato CEE. La De Smedt contesta questa presa di posizione.
paragrafo 9
Secondo il giudice tedesco, concorde volontà delle parti è che la convenuta sia tenuta ad ottemperare ai suoi obblighi solo se la margarina confezionata a tronco di cono (involucro a bicchiere) può essere venduta in Belgio, perché le disposizioni belghe in senso contrario trasgrediscono le norme comunitarie.
paragrafo 10
Detto giudice sosteneva che anche se la normativa belga non esclude l'importazione di margarina non confezionata in forma cubica, essa può, tuttavia, rendere difficile, specialmente nel caso di importazioni parallele, la vendita di margarina legalmente confezionata in involucri del genere in un altro Stato membro. È però possibile che siffatta disposizione rientri fra le eccezioni indicate dall'art. 36 del Trattato CEE.
paragrafo 11
La vendita della margarina negli involucri de quibus è consentita nella Repubblica federale di Germania dalla legge 1° luglio 1975 sulle margarine, le margarine semigrasse ed i grassi alimentari sintetici (Gesetz über Margarine, Halbfettmargarine und Kunstspeisefett) Bundesgesetzblatt I, pag. 1841, § 2, 1o comma, che dispone:
paragrafo 12
«Gli involucri o recipienti possono avere solo base quadrata o una forma a tronco di cono. Per le confezioni di peso superiore a g 1000 gli involucri possono avere anche la forma di parallelepipedi rettangoli».
paragrafo 13
Il giudice tedesco ha quindi sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
paragrafo 14
«Se costituisca una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, vietata ai sensi dell'art. 30 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, il divieto, come quello stabilito nell'art. 8 del regio decreto belga 2 ottobre 1980 relativo alla produzione e alla messa in vendita di margarina e di grassi alimentari, di mettere in commercio margarina o grassi alimentari, se il prodotto o la confezione esterna dei singoli pezzi non ha forma cubica e ciò abbia come conseguenza il fatto che la margarina, confezionata in un altro Stato membro in conformità alle relative disposizioni nazionali e quindi in forma diversa, deve essere appositamente confezionata in forma cubica per l'importazione nel Regno del Belgio».
paragrafo 15
L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 25 settembre 1981.
paragrafo 16
Ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte la Rau con l'avv. Gündisch del foro di Amburgo; la De Smedt, con l'aw. Ohlgart del foro di Amburgo; la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Rolf Wägenbaur, ed il Governo belga, rappresentato dall'aw. Pierre Legros, del foro di Bruxelles.
paragrafo 17
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte

paragrafo 1
a) La Rau, attrice nella causa principale, osserva che la legge tedesca consente di confezionare la margarina in recipienti rotondi e che siffatto involucro si è imposto in maniera generale nella Repubblica federale di Germania negli ultimi 25 anni per i vantaggi che presenta rispetto alla confezione in carta pergamena. I produttori di margarina hanno orientato la produzione tenendo conto di tale evoluzione. In particolare essi hanno adattato alla fabbricazione di recipienti rotondi e al riempimento degli stessi i costosi macchinari usati per confezionare ed impacchettare. Anche nella maggior parte degli altri Stati membri non è richiesta la forma cubica. In Irlanda, nel Regno Unito ed in Italia, non vi sono limitazioni alla forma degli involucri. In Danimarca sono consentiti i recipienti quadrati, rotondi e ovali, nonché a forma di «mattonella» rettangolare e nei Paesi Bassi le forme rettangolari, cilindriche o «a barchetta». In Francia è richiesta la forma cubica, ma sono consentite deroghe per le forniture all'industria di trasformazione per l'esportazione. La normativa belga de qua ostacola notevolmente l'importazione in Belgio della margarina proveniente da quasi tutti gli Stati membri della Comunità europea, in particolare dalla Repubblica federale di Germania. Se un produttore tedesco volesse esportare margarina in Belgio in conformità all'art. 8 del regio decreto 2 ottobre 1980 che impone la forma cubica, dovrebbe comperare, per conformarsi alle leggi belghe, macchinari completamente nuovi per confezionare e riempire, il che sarebbe molto costoso. È questo il motivo per cui non vi è quasi scambio comunitario di margarina fra la Repubblica federale di Germania ed il Belgio, sebbene il livello dei prezzi della margarina sia nel Belgio molto più alto che negli Stati circostanti che producono e consumano anch'essi margarina in quantità rilevante. La Rau, all'allegato 3 delle sue osservazioni, produce una tabella comparativa dei prezzi della margarina nei Paesi Bassi e nel Belgio. Nel 1975 essa ha adottato una nuova forma di confezione. Due «bicchieri» di margarina erano confezionati in un cartone esterno rigorosamente cubico. Anche siffatta confezione non è stata accettata dal ministero belga della salute pubblica e due ditte belghe, che avevano importato piccole quantità di margarina nella suddetta confezione, sono state perseguite penalmente. Inoltre la Commissione, a seguito di reclamo della Rau stessa, ha istaurato a carico del Belgio una procedura di accertamento di trasgressione degli obblighi. Per rinuncia della Commissione la causa (n. 177/80) č stata cancellata dal registro della Corte. L'ostacolo alla libera circolazione delle merci che deriva dalla normativa belga relativa alla confezione e alla forma dei singoli pezzi di margarina non è giustificata dalla protezione di uno degli scopi giuridicamente tutelati elencati dall'art. 36 del Trattato CEE. La tesi della tutela del consumatore, secondo la quale la forma cubica è destinata ad evitare di confondere il burro con la margarina, non può essere accettata in quanto tale scopo può essere pienamente raggiunto anche mediante una adeguata etichettatura. A tal fine, la ricorrente cita le sentenze Cassis de Dijon (già menzionata), 130/80 Kelderman (Racc. 1981, pag. 52) e 788/79 Gilli e Andres (Racc. 1980, pag. 2071), nonché la comunicazione della Commissione sulle conseguenze della sentenza Cassis de Dijon (GU C 256, 3 ottobre 1980, pag. 2). La Rau propone quindi di risolvere la questione nel modo seguente: «La nozione di “misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa”, di cui all'art. 30 del Trattato CEE, va interpretata nel senso che il divieto sancito dalla normativa di uno Stato membro di mettere in vendita margarina, se il prodotto o la confezione esterna dei singoli pezzi non ha forma cubica, rientra in detta nozione quando tale normativa si applica anche all'importazione di margarina legalmente prodotta e posta in commercio in un altro Stato membro e identificabile come tale con sufficiente chiarezza». b) La De Smedt, convenuta nella causa principale, sostiene anzitutto che il regio decreto belga 2 ottobre 1980 non può essere definito una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione perchè vieta solo di vendere al minuto margarina confezionata in recipienti rotondi. La sentenza «Cassis de Dijon» non può essere applicata. Essa riguardava l'esclusione dal mercato di un prodotto per le sue caratteristiche intrinseche impedendone il passaggio alla frontiera. Nel caso di specie non si tratta di un divieto di passaggio alla frontiera e la normativa riguarda solo la confezione. Anche la causa Dassonville (Race. 1974, pag. 837) era relativa ad un divieto d'importazione. Anche se si ritenesse l'art. 8 del regio decreto misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa indiretta all'importazione, esso sarebbe tuttavia giustificato dalle esigenze di tutela del consumatore e di lealtà negli scambi commerciali. Finché non esiste una normativa comunitaria comune in questo settore, spetta in linea di principio agli Stati membri adottare tutti i provvedimenti del caso. La Commissione, rinunciando al ricorso contro il Belgio, ha chiaramente ritenuto giustificata la nuova normativa. In quasi tutti gli Stati membri vigono disposizioni relative alla forma degli involucri in cui la margarina deve essere posta in commercio. Anche se alcuni Stati membri non prescrivono la forma cubica, gli altri restano padroni di decidere come evitare che il consumatore confonda il burro colla margarina. La normativa belga non costituisce una discriminazione arbitraria. Non vi è disparità di trattamento fra i prodotti nazionali e quelli stranieri. La Corte di giustizia nella sentenza 16 dicembre 1980 (27/80, Fietje, Race. 1980, pag. 3839) ha giustamente constatato che l'obbligo di usare una determinata denominazione al fine di evitare che il consumatore fosse indotto in errore era compatibile con le disposizioni del Trattato sulla libera circolazione delle merci, anche se, di conseguenza, si rendeva necessaria la modifica delle etichette originarie dei prodotti importati. Solo qualora si esigesse la modifica delle etichette originarie aventi lo stesso contenuto informativo si potrebbe sostenere che vi è trasgressione dell'art. 30 del Trattato CEE. Nel caso di specie non si può ritenere che la denominazione «margarina» che può facilmente sfuggire al consumatore abbia lo stesso contenuto informativo della vistosa forma cubica di una confezione. La De Smedt propone quindi di dichiarare che l'art. 8 del regio decreto belga 2 ottobre 1980, relativo alla produzione e alla messa in vendita di margarina e di grassi alimentari, non è in contrasto con l'art. 30 del Trattato CEE. c) Secondo la Commissione, il regio decreto ostacola in maniera evidente gli scambi. Da esso consegue che la margarina confezionata nella Repubblica federale di Germania, conformemente alla normativa tedesca, non può essere smerciata nel Belgio mediante vendita al minuto. Occorrerebbe infatti che all'uopo la margarina venisse appositamente trattata. È indifferente il fatto che il Governo belga non ha di mira l'importazione come tale, ma lo smercio mediante la vendita al minuto: esso intralcia gli scambi intracomunitari «direttamente o indirettamente, in atto o in potenza». La normativa de qua non è necessaria per soddisfare esigenze imperative ed in particolare quelle connesse alla tutela dei consumatori. Anche se la forma cubica per la margarina è stata prescritta per evitare il rischio di confusione col burro ed è innegabile che può rientrare nel legittimo interesse degli Stati escludere siffatto rischio di confusione, è tuttavia possibile raggiungere pienamente lo scopo in altro modo: basta stabilire che deve chiaramente — cioè con caratteri sufficientemente grandi — figurare sull'involucro esterno del prodotto l'indicazione che si tratta di margarina. Tale informazione basta per istruire il consumatore sul contenuto della confezione. Non è quindi necessario ricorrere al divieto di adottare determinate forme di impacchettamento. La legge tedesca prevedeva espressamente all'art. 2, § 4, che gli involucri o recipienti in cui la merce è posta in commercio devono riportare la denominazione «margarina» in posizione evidente con caratteri ben visibili e di facile lettura. La Commissione ha d'altra parte deciso, dopo aver esaminato la normativa vigente, di istaurare contro il Belgio una procedura per trasgressione degli obblighi ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE. Essa propone di risolvere come segue la questione sollevata dal Landgericht: «La nozione di “misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa” di cui all'art. 30 del Trattato CEE va interpretata nel senso che essa si applica anche al divieto, sancito da uno Stato membro, di mettere in vendita margarina se il prodotto o la confezione esterna dei singoli pezzi non ha forma cubica e ciò comporta la conseguenza di impedire la vendita di margarina legalmente confezionata in un altro Stato membro, pur tenendo nel debito conto la necessita di tutelare il consumatore contro tutti i rischi di confusione». d) Il Governo belga sostiene che va precisato che la questione pregiudiziale proposta alla Corte non mette in discussione la possibilità per uno Stato membro di imporre una forma determinata per la margarina venduta sul territorio nazionale. La questione si limita alla differenza di forma delle margarine poste in vendita che può esistere fra gli Stati membri e non sul fatto di avere stabilito una forma determinata, qualunque essa sia. Poiché non è posto in discussione il
paragrafo 2
principio stesso di una forma obbligatoria, va sottolineato che in mancanza di armonizzazione delle normative dei diversi Stati in questo senso, spetta, secondo la giurisprudenza della Corte, agli Stati membri il disciplinare, ciascuno nel proprio territorio, la forma più appropriata per la vendita dei prodotti.
paragrafo 3
Il Governo belga chiarisce l'evoluzione storica della normativa nazionale sulla margarina dalla legge 4 maggio 1900.
paragrafo 4
La forma cubica è a tal punto «ancorata» nelle abitudini dei consumatori belgi che col regio decreto 2 ottobre 1980 sono state sancite prescrizioni minime in merito all'indicazione e alle dimensioni della denominazione «margarina» sulla confezione. La sola forma cubica dell'involucro è stata considerata sufficiente come «distinguo» nei confronti degli altri grassi alimentari, corrispondendo meglio alle abitudini della popolazione.
paragrafo 5
Dopo queste osservazioni di chiarimento, il Governo belga solleva un'eccezione di irricevibilità. La De Smedt ed i suoi amministratori sono stati citati a comparire dinanzi al Tribunal correctionnel di Courtrai (giudice penale), imputati di trasgressione delle norme relative alla pratica commerciale nel settore del burro, margarina e materie grasse. L'appello proposto dal pubblico ministero è tutt'ora pendente dinanzi alla Cour d'appel di Gand. In considerazione delle analogie degli interessi in causa, la Corte deve accertare se il procedimento che ha dato origine alla questione pregiudiziale proposta sia reale o fittizio e se, in tali condizioni, essa sia competente a risolverla.
paragrafo 6
In subordine, l'art. 8 del regio decreto non costituisce una misura d'effetto equivalente ai sensi dell'art. 30 del Trattato. A differenza delle cause Cassis de Dijon e Ratti (Race. 1979, pag. 1629) non vi è l'assoluta impossibilità di smerciare i prodotti difformi dalle disposizioni di legge, in quanto basta adeguare la confezione esterna del prodotto per metterlo in vendita.
paragrafo 7
Nelle suddette sentenze, la Corte si è occupata di normative nazionali che non trovavano riscontro nelle leggi degli altri Stati membri. Nel caso di specie, la normativa belga è sostanzialmente identica a quella tedesca. Si tratta quindi di applicare il principio di equivalenza dei requisiti richiesti, poiché l'obbligo della forma cubica per la vendita al minuto costituisce anche una disposizione del diritto nazionale tedesco. Inoltre il regio decreto non vieta affatto l'importazione del prodotto, ma disciplina solo le condizioni di vendita al minuto.
paragrafo 8
In base alla causa «nisina» (53/80, Koninklijke Kaasfabriek Eyssen, Race. 1981, pag. 409) non spetta allo Stato membro che si avvale di una deroga all'art. 30 del Trattato dimostrarne il fondamento.
paragrafo 9
L'obbligo di cui è causa è stato introdotto nella normativa nazionale all'inizio del secolo, al fine di proteggere il consumatore dal rischio di errori o di confusione col burro.
paragrafo 10
Gli acquirenti hanno preso l'abitudine di distinguere l'uno e l'altro prodotto in vendita al minuto con criteri esclusivamente visivi nel senso che tutto quello che non è cubico è necessariamente burro. La revoca dell'obbligo de quo fornirebbe ad alcuni produttori poco scrupolosi l'occasione di immettere sul mercato margarina in confezione non cubica nella speranza, a fine speculativo, di profittare indebitamente del riflesso condizionato del consumatore che, ritenendo erroneamente di acquistare del burro, riceverebbe di fatto margarina.
paragrafo 11
In mancanza di armonizzazione sul piano europeo, poichè la normativa belga ha snellito le disposizioni relative all'etichettatura, va mantenuta la distinzione visiva ed in particolare la forma cubica che, da ottant'anni, è sinonimo, per il consumatore, di margarina.
paragrafo 12
Rispondendo al quesito scritto posto dalla Corte, il Governo belga ha comunicato alla stessa che la percentuale di burro venduto in Belgio in recipienti di plastica era dell'ordine dell'8 %. Nella maggior parte dei casi tale burro è presentato al consumatore in involucri di plastica a forma di parallelepipedo (tipo «mattonella»).
paragrafo 13
Esso propone quindi, in via principale, di dichiarare il ricorso irricevibile.
paragrafo 14
In via subordinata, di risolvere come segue la questione proposta:
paragrafo 15
«L'art. 8 del regio decreto 2 ottobre 1980 relativo alla produzione ed alla messa in vendita di margarina e di grassi alimentari, che vieta di mettere in commercio margarina o grassi alimentari se il prodotto o la confezione esterna dei singoli pezzi non ha forma cubica, non costituisce una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa vietata dall'art 30 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea».

SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
La Rau, attrice nella causa principale, con l'aw. Gündisch; la De Smcdt, convenuta nella causa principale, con l'aw. Ohlgart; il Governo belga, con l'aw. Legros, e la Commissione, rappresentata dal sig. Wägenbaur, hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 15 giugno 1982.
paragrafo 2
Il Governo belga ha esibito una fotografia di una confezione di burro a forma di tronco di cono e la Rau ha esibito una selezione d'involucri di burro e di margarina.
paragrafo 3
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni il 21 settembre 1982.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 16 settembre 1981, prevenuta in cancelleria il 25 settembre successivo, il Landgericht di Amburgo ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 30 del Trattato, al fine di essere messo in condizione di valutare la compatibilità col diritto comunitario di una disposizione della legge belga relativa alla forma delle confezioni di margarina messe in vendita al minuto (regio decreto 2 ottobre 1980, Moniteur belge 14 ottobre 1980, pag. 11845).
punto 2
La questione è stata sollevata nell'ambito di una lite, vertente su un contratto di compravendita di margarina, fra un venditore tedesco ed un acquirente belga. Secondo il contratto, concluso il 23 luglio 1980, il venditore garantiva che la margarina da lui fornita e confezionata in involucri di plastica a forma di tronco di cono poteva essere venduta nel Belgio in forza delle disposizioni comunitarie. Al momento della firma del contratto, le norme in vigore nel Belgio stabilivano che la margarina poteva essere importata e detenuta per la vendita solo sotto forma di cubo, condizione non soddisfatta dal prodotto di cui è causa.
punto 3
La suddetta normativa veniva sostituita dal regio decreto 2 ottobre 1980, che vieta la messa in vendita al minuto della margarina se il prodotto o l'involucro esterno del singolo pezzo non è di forma cubica.
punto 4
Informata dalle autorità competenti che la messa in commercio della margarina confezionata in involucri a forma di tronco di cono restava vietata, la convenuta nella causa principale rifiutava di ricevere le consegne contemplate dal contratto. L'attrice, che non ammetteva il rifiuto, la citava dinanzi al Landgericht di Amburgo.
punto 5
La convenuta sosteneva dinanzi al tribunale che il regio decreto belga secondo il quale la margarina poteva essere messa in commercio solo in confezione di forma cubica non era in contrasto con l'art. 30 del Trattato CEE, poiché il Belgio poteva adottare tale regio decreto in quanto si trattava di distinguere adeguatamente il burro dalla margarina venduti al minuto. Essa assumeva quindi di non essere tenuta ad adempiere gli obblighi relativi al ricevimento ed al pagamento della margarina ordinata che le derivavano dal contratto concluso con l'attrice.
punto 6
Al Landgericht di Amburgo non sembra escluso che la normativa belga, applicata al solo commercio al minuto, dissimuli una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione. Esso ritiene che una normativa del genere possa rendere più difficile lo smercio della margarina legittimamente confezionata in un altro Stato membro in forma di tronco di cono.
punto 7
Di conseguenza, con ordinanza 16 settembre 1981, il Landgericht di Amburgo ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se costituisca una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, vietata ai sensi dell'art. 30 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, il divieto, come quello stabilito nell'art. 8 del regio decreto belga 2 ottobre 1980 relativo alla produzione e alla messa in vendita di margarina e di grassi alimentari, di mettere in commercio margarina o grassi alimentari, se il prodotto o la confezione esterna dei singoli pezzi non ha forma cubica e ciò abbia come conseguenza il fatto che la margarina, confezionata in un altro Stato membro in conformità alle relative disposizioni nazionali e quindi in forma diversa, deve essere appositamente confezionata in forma cubica per l'importazione nel Regno del Belgio».

SENTENZA › In diritto › Sulla competenza della Corte

punto 8
Il Governo belga afferma che l'importazione di margarina nel Belgio da parte dell'attrice nella causa principale costituisce già nel Belgio oggetto di procedimento penale, e che la Corte deve, di conseguenza, chiedersi se la lite all'origine della questione pregiudiziale sia una controversia reale. In proposito il Governo belga ricorda la sentenza della Corte 16 dicembre 1981 (Foglia, causa 244/80, Race. 1981, pag. 3045).
punto 9
Nella presente fattispecie, gli elementi del fascicolo non consentono di mettere in dubbio il carattere di effettività della controversia. Non vi è quindi motivo di concludere per l'incompetenza della Corte.

SENTENZA › In diritto › Nel merito

punto 10
La questione sollevata dal Landgericht è diretta ad appurare se l'applicazione, in uno Stato membro, alla margarina importata da un altro Stato membro di una normativa che consente lo smercio di detto prodotto al livello della vendita al minuto solo sotto forma di una determinata confezione — nel nostro caso, in pezzi o involucri cubici — costituisca una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi dell'art. 30.
punto 11
La convenuta nella causa principale ed il Governo belga sostengono che non si può considerare il regio decreto belga come una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa. Le precedenti sentenze della Corte avrebbero riguardato solo i divieti d'importare e di smerciare che derivano dalla normativa nazionale relativa alla qualità dei prodotti, cosa che non avveniva nel caso in esame in quanto, per metterlo in commercio, bastava adeguare la confezione del prodotto. Inoltre, la forma dell'involucro non costituirebbe un ostacolo reale per il commercio. Comunque anche se la vendita al minuto fosse vietata, resterebbero aperte altre possibilità, quali il commercio all'ingrosso.
punto 12
In proposito, occorre ricordare, come la Corte ha ripetutamente affermato, in primo luogo nella sentenza 20 febbraio 1979 (causa 120/78, Rewe, Racc. 1979, pag. 649), che in mancanza di una normativa comune sul commercio dei prodotti di cui si tratta, gli ostacoli per la libera circolazione intracomunitária che derivano da disparità fra le normative nazionali devono essere accettati qualora tale disciplina, che si applichi indistintamente ai prodotti nazionali e ai prodotti importati, possa essere giustificata in quanto necessaria per rispondere ad esigenze imperative attinenti, fra l'altro, alla difesa dei consumatori. Tale disciplina deve inoltre essere proporzionata al fine perseguito. Uno Stato membro, se può scegliere fra vari provvedimenti idonei a raggiungere lo stesso scopo, è tenuto ad optare per il mezzo che implica meno ostacoli per la libertà degli scambi.
punto 13
Se è vero che l'estendere ai prodotti importati l'obbligo di usare una certa forma d'imballo non esclude in modo assoluto l'importazione nello Stato membro di cui trattasi dei prodotti originari di altri Stati membri, non è men vero che ciò è atto a rendere più difficile o più oneroso il loro smercio, sia precludendo ai suddetti prodotti taluni circuiti di distribuzione, sia anche a causa delle maggiori spese determinate dalla necessità di confezionare i prodotti di cui è causa in imballi speciali, conformi alle esigenze del mercato cui sono destinati.
punto 14
Nella fattispecie, l'effetto protezionistico della normativa belga è, d'altra parte, dimostrato dal fatto, assunto dalla Commissione e non contestato dal Governo belga, che, nonostante prezzi notevolmente più alti che in certi altri Stati membri, non esiste praticamente sul mercato belga margarina d'origine straniera.
punto 15
Non si può quindi sostenere che non costituisca un ostacolo per lo smercio l'esigere per il prodotto una confezione speciale.
punto 16
Inoltre, il Governo belga deduce che il requisito della forma cubica è necessario per la tutela del consumatore, al fine di evitare confusioni fra il burro e la margarina. Esso sostiene che la forma cubica usata per la vendita della margarina è «ancorata» nelle abitudini dei consumatori belgi e costituisce quindi una protezione efficace in tal senso.
punto 17
Non si può contestare, nel suo principio informatore, la legittimità di provvedimenti legislativi diretti ad evitare che i consumatori confondano il burro con la margarina. Tuttavia, l'applicazione, da parte di uno Stato membro, alla margarina legalmente prodotta e messa in commercio in un altro Stato membro, di disposizioni di legge che impongono, per detto prodotto, un tipo di imballo determinato, come la forma cubica, ad esclusione di qualsiasi altra forma di imballo, supera di gran lunga le necessità dello scopo perseguito. La tutela dei consumatori può essere infatti garantita in modo altrettanto efficace con altri provvedimenti che implichino minori ostacoli per la libertà degli scambi, come le prescrizioni relative all'etichettatura.
punto 18
All'udienza, il rappresentante del Governo belga ha del pari sostenuto che il Belgio era vincolato dall'art. 11, n. 2, della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, n. 79/112, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (GU 1979, L 33). Tale norma di diritto comunitario disciplinerebbe le caratteristiche delle indicazioni da apporre sul pacchetto di margarina e di burro ed impedirebbe al Governo belga di disporre che sia apposta un'indicazione abbastanza grande per avvertire il pubblico di una modifica che riguarda le sue abitudini.
punto 19
L'articolo di cui trattasi prescrive che le indicazioni che devono figurare sull'imballo siano «facilmente comprensibili ed apposte in un punto evidente, in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili». Tale norma autorizza ed obbliga gli Stati membri ad adottare i provvedimenti necessari per l'informazione del consumatore, pur lasciando loro un notevole margine discrezionale. Essa non ha per nulla l'effetto di impedire al Governo belga di emanare adeguate norma d'etichettatura da applicare in modo uniforme alle margarine prodotte nel Belgio ed a quelle prodotte in altri Stati membri.
punto 20
La questione proposta va quindi risolta nel senso che costituisce una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi dell'art. 30 del Trattato, l'applicazione, in uno Stato membro, alla margarina importata da un altro Stato membro dove è legalmente prodotta e posta in commercio, di una normativa che vieti di mettere in commercio margarina e grassi alimentari se il prodotto o la confezione esterna dei singoli pezzi non ha una certa forma, come quella cubica, nei casi in cui la tutela e l'informazione del consumatore possono essere garantite con mezzi che implicano minori ostacoli per la libertà degli scambi.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 21
Le spese sostenute dal Governo belga e dalla Commissione delle Comunità europee che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Landgericht di Amburgo con ordinanza 16 settembre 1981, dichiara: Costituisce una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi dell'art. 30 del Trattato, l'applicazione, in uno Stato membro, alla margarina importata da un altro Stato membro dove è legalmente prodotta e posta in commercio, di una normativa che vieti di mettere in commercio margarina o grassi alimentari se il prodotto o la confezione esterna dei singoli pezzi non ha una certa forma, come quella cubica, quando la tutela e l'informazione del consumatore possono essere garantite con mezzi che implicano minori ostacoli per la libertà degli scambi.

Firme

Mertens de Wilmars O'Keeffe Everling Chloros Pescatore Mackenzie Stuart Bosco Koopmans Due Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 10 novembre 1982. Il cancelliere P. Heim Il presidente J. Mertens de Wilmars

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