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Sez. L - , Ordinanza n. 16584 del 22/06/2018 (Rv. 649480 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE | Ente Poste Italiane - Trasferimento del lavoratore, già in comando, all'Avvocatura dello Stato - Nuovo inquadramento - Ente di destinazione - Criteri - Confluenza della qualifica nella cd. area di base del c.c.n.l. 26 novembre 1994 - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649480-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE

In tema di mobilità del personale, nel caso di trasferimento del lavoratore dipendente dell'Ente Poste Italiane all'Avvocatura dello Stato, presso la quale questi era comandato, la concreta disciplina del rapporto di lavoro compete alla P.A. di destinazione, che, a norma del d.P.C.M. del 2 ottobre 2001, deve procedere all'inquadramento in base alla qualifica ricoperta dal lavoratore presso l'ente di provenienza, non rilevando che, secondo il c.c.n.l. Poste del 1994, già in vigore al momento del trasferimento, il profilo del lavoratore fosse confluito in un'unica area (cd. di base) comprendente anche qualifiche corrispondenti a profili dell'ente di destinazione superiori rispetto a quello assegnato al dipendente trasferito.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 53 com. 10 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 11 CORTE COST., DPCM 02/10/2001, Contr. Coll. 26/11/1994

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)