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Sez. 1, Sentenza n. 3458 del 20/02/2015 (Rv. 634454 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) | Garanzia offerta da società straniera iscritta nell'elenco degli intermediari finanziari comunitari - Inadempimento - Responsabilità dell'amministrazione per omesso controllo dei requisiti richiesti per l'iscrizione - Danno subìto dal creditore - Nesso di causalità - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634454-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI)

In tema di responsabilità aquiliana, il giudice del merito, nel quadro dei principi di equivalenza causale e di causalità adeguata ex artt. 40 e 41 cod. pen., può ritenere - con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato - che il danno sofferto dal creditore, per l'inadempimento della società straniera che ha garantito l'obbligazione del debitore, sia conseguenza dell'omesso controllo, da parte dell'amministrazione, dei requisiti per l'iscrizione del garante nell'elenco degli intermediari finanziari comunitari, qualora tale iscrizione abbia rappresentato il presupposto per l'abilitazione a concedere la garanzia, atteso che, in difetto di essa, il creditore sarebbe stato libero di concludere, o meno, il contratto con il debitore oppure di richiedere altre forme di garanzia, evitando di incorrere nell'incolpevole affidamento sulla garanzia offerta da un soggetto privo della patrimonializzazione minima e dei richiesti requisiti professionali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)