Sez. 2, Sentenza n. 4077 del 23/10/1957 (Rv. 882490 - 01)
TRASCRIZIONE - NOTA DI TRASCRIZIONE - ESAME DEL TITOLO - ULTERIORE OBBLIGO PEI TERZI - INSUSSISTENZA. TRASCRIZIONE - RICHIESTA DELLA TRASCRIZIONE - ATTIVITÀ MATERIALE - EFFETTI - COMPLETEZZA DELLA NOTA - ESTREMI - SUFFICIENZA.
TRASCRIZIONE - NOTA DI TRASCRIZIONE - ESAME DEL TITOLO - ULTERIORE OBBLIGO PEI TERZI - INSUSSISTENZA. TRASCRIZIONE - RICHIESTA DELLA TRASCRIZIONE - ATTIVITÀ MATERIALE - EFFETTI - COMPLETEZZA DELLA NOTA - ESTREMI - SUFFICIENZA.
Poiché la misura della pubblicità di un titolo è data dalla nota di trascrizione dello stesso, i terzi non hanno l'Obbligo di esaminare il contenuto del titolo depositato insieme con la nota, ma hanno invece quello di esaminare l'intero testo della nota di trascrizione, perché dal completo esame della stessa, e non soltanto dalla presenza di formule come quelle "a favore di..." e "a carico di..." si può desumere l'estensione e la portata di trascrizione. L'attività diretta alla richiesta di trascrizione di un atto non costituisce una dichiarazione di volontà in senso tecnico, tanto che la trascrizione può essere richiesta da una persona qualsiasi (arg. Ex art.2666 cod.civ.) bensì rientra fra quegli Atti materiali per i quali si prescinde completamente dall'intento di chi li pone in essere ed i cui effetti giuridici, assolutamente indipendenti dalla volontà di chi li compie, si operano automaticamente in virtù di una norma di legge. Pertanto, affinché si producano gli effetti della trascrizione, deve aversi riguardo alla completezza della nota, sia dal punto di vista soggettivo, con l'indicazione del contenuto essenziale del titolo di cui si chiede la trascrizione, non essendo necessario adoperare, nella nota stessa formule solenni, essendo sufficiente che essa contenga con chiarezza il riassunto dei negozi giuridici, cui si vuole dare pubblicità, di guisa che, dall'esame del contenuto della nota, sia possibile accertare sicuramente a favore ed a carico di chi la trascrizione debba conseguire i suoi effetti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2665, Cod. Civ. art. 2666
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)