Sez. L - , Sentenza n. 30428 del 19/12/2017 (Rv. 646550 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI | Aziende industriali - Tasso specifico aziendale - Criteri di calcolo - Diminuzione del premio dovuto da una singola impresa in conseguenza di un evento concernente un singolo assicurato - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI
Ai fini del premio dovuto dalle aziende industriali per l'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel calcolo del tasso specifico aziendale devono essere inclusi gli oneri presunti (ossia la somma destinata a coprire oneri non determinabili in via definitiva), da distribuirsi secondo un criterio di probabilità basato su gruppi di imprese, in modo che il rischio sia ripartito secondo il criterio mutualistico, proprio dell'assicurazione, atteso che il tasso aziendale non si riferisce all'andamento infortunistico della singola impresa, bensì al rapporto tra l'andamento infortunistico in ciascuna categoria di lavorazione, il numero dei lavoratori assicurati nelle singole imprese, nonché le loro retribuzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che, ai fini del calcolo, aveva ritenuto irrilevante la cessazione di una rendita per il decesso dell’assicurato, anche se intervenuto prima del formale provvedimento di determinazione del premio e nel corso del triennio di osservazione di cui all’art. 22 del d.m. n. 10651 del 2000).
Riferimenti normativi: DM Lavoro e previdenza sociale 12/12/2000 art. 22, DM Lavoro e previdenza sociale 18/06/1988 art. 20 com. 4, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)