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Sez. 2 - , Ordinanza n. 2308 del 25/01/2023 (Rv. 666835 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Dichiarazione, da parte del procuratore, di uno degli eventi idonei a determinare l’interruzione del processo ex art. 300 c.p.c. - Finalità interruttiva perseguita - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666835-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

La dichiarazione, da parte del procuratore, di uno degli eventi che, a norma dell'art. 300 c.p.c., comportano l'interruzione del processo deve essere espressamente finalizzata al conseguimento di tale effetto, con la conseguenza che non è idonea allo scopo la dichiarazione, resa in udienza dal procuratore della parte, tesa a far dichiarare l'estinzione del processo sulla base del fatto che già in un precedente atto difensivo egli aveva rappresentato il verificarsi dell'evento interruttivo, senza che la controparte avesse tempestivamente riassunto il processo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto idonea a provocare l'interruzione del giudizio la dichiarazione, resa dal procuratore in udienza per argomentare l'avvenuta estinzione del processo per mancata riassunzione).

Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 299

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)