Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26530 del 09/11/2017 (Rv. 647878 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE | Fallimento – Disciplina antecedente la riforma di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 – Domanda di ammissione tardiva del credito – Continuità tra fase non contenziosa e contenziosa – – Preclusione ex art. 167 c.p.c. – Obbligo di riproposizione- Esclusione- Eccezione di prescrizione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE
Il giudizio avente ad oggetto l'ammissione tardiva del credito al passivo fallimentare, nella disciplina antecedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2003, è caratterizzato da una prima fase, non contenziosa, e da una successiva fase contenziosa, regolata dalla disciplina ordinaria del codice di rito ma connotata da specialità, visto il richiamo al solo art. 175 c.p.c. Ne consegue che, stante la continuità sussistente tra la prima e la seconda fase, non trovano applicazione le preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c., risultando peraltro del tutto illogico ritenere sussistente un obbligo di riproposizione proprio di quella contestazione il cui esame è la ragione dell'apertura della fase contenziosa del giudizio. Il principio è applicabile anche alle eccezioni in senso stretto, quali la prescrizione, che sia stata introdotta tardivamente nella fase contenziosa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 175, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 86, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)