Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 54 del 1976
Massime (1)
Massima n. 8230
- Processo penale
- Sequestro
- Durata del sequestro penale e restituzione delle cose sequestrate
- Cod. proc. pen., art.622
- Non impone la restituzione del film sequestrato, nell'ipotesi di sentenza di proscioglimento, per mancanza di oscenità, impugnata dal P.M.
- Illegittimità parziale già dichiarata
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 21, 27 e 33 Cost. - dell'art. 622 cod. proc. pen., nella parte e secondo l'interpretazione per le quali, in tema di sequestro per oscenità di un film, sembrerebbe richiedere in ogni caso il mantenimento del sequestro non soltanto di alcune copie del film ai fini processuali, ma di tutte le copie in circolazione, e ciò fino a quando non sia intervenuta sentenza definitiva di assoluzione, poiché con sentenza n. 82 del 1975 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di detta norma, limitatamente alla parte in cui - in ipotesi di sentenza di proscioglimento per mancanza di oscenità, impugnata dal pubblico ministero - non impone la restituzione del film sequestrato. - v. S. n. 82/1975.
Norme impugnate
- art. 622 codice di procedura penale del 1930
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 622 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1974 dal tribunale di Benevento sulla istanza di Pavoni Tatiana ed altro per il dissequestro di film, iscritta al n. 304 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 3 settembre 1975.
Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1975 il Giudice relatore Antonino De Stefano.
punto 1
Ritenuto che è stata sollevata, con ordinanza 15 luglio 1974, dal tribunale di Benevento questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 21, 23 (recte 33) e 27 della Costituzione - dell'art. 622 del codice di procedura penale, nella parte e secondo l'interpretazione per le quali, in tema di sequestro per oscenità di un film, sembrerebbe richiedere in ogni caso il mantenimento del sequestro non soltanto di alcune copie del film ai fini processuali, ma di tutte le copie in circolazione, e ciò fino a quando non sia intervenuta sentenza definitiva di assoluzione;
punto 2
Considerato che, in riferimento agli stessi precetti costituzionali, identica questione - sollevata con ordinanza 10 giugno 1974 dal tribunale di Brindisi nei riguardi dell'art. 622, ultimo comma, del codice di procedura penale - è stata già decisa da questa Corte, che, con sentenza n. 82 del 21 marzo 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma, limitatamente alla parte in cui - in ipotesi di sentenza di proscioglimento per mancanza di oscenità, impugnata dal pubblico ministero - non impone la restituzione del film sequestrato.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, proposta, nei limiti di cui in motivazione, dal tribunale di Benevento con l'ordinanza in epigrafe indicata, dell'art. 622 del codice di procedura penale già dichiarato, negli stessi limiti, costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 82 del 21 marzo 1975.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1976. F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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