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Sez. L, Sentenza n. 7571 del 16/12/1986 (Rv. 449594 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE - IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - INCIDENZA SULLA PROPONIBILITÀ DELL'AZIONE GIUDIZIARIA.*
Stato
decisa il 1986-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449594-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE - IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - INCIDENZA SULLA PROPONIBILITÀ DELL'AZIONE GIUDIZIARIA.*

Dopo la sentenza n. 93 del 26 luglio 1979 della Corte costituzionale, la quale ha ritenuto che l'esigenza di un preventivo esame da parte del datore di lavoro delle doglianze dei dipendenti di aziende autoferrotramviarie non giustificava la sanzione della decadenza in ipotesi di mancato o tardivo esperimento del ricorso gerarchico, è venuto meno tutto il sistema dei termini previsti dall'art. 10 R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, cui fa riferimento anche l'art. 7 della legge 1 febbraio 1978 n. 30 sul nuovo inquadramento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Consegue che l'Azione giudiziaria è proponibile anche oltre il termine di 60 giorni previsto dal cit. Art. 10 nei limiti della prescrizione ordinaria e ferma restando la necessità del preventivo esperimento del reclamo gerarchico ai fini della procedibilità della domanda stessa. (v2142/85, mass n 440020; (V 1104/84, mass n 433248).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Legge 01/02/1978 num. 30 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)