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Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (rifusione)

Testo in vigore al

Art. 60 bis

Lo Stato membro di identificazione ricorda per via elettronica ai soggetti passivi che non hanno presentato una dichiarazione IVA a norma dell'articolo 364 o dell'articolo 369 septies della direttiva 2006/112/CE l'obbligo di presentare tale dichiarazione. Lo Stato membro di identificazione emette il sollecito il decimo giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione e comunica per via elettronica agli altri Stati membri che il sollecito è stato emesso.

I successivi solleciti e i provvedimenti adottati ai fini dell’accertamento e della riscossione dell’IVA sono di competenza dello Stato membro di consumo interessato.

A prescindere dai solleciti emessi e dai provvedimenti adottati da parte di uno Stato membro di consumo, il soggetto passivo presenta la dichiarazione IVA allo Stato membro di identificazione.

Art. 61

1. Le modifiche delle cifre contenute in una dichiarazione IVA sono effettuate successivamente alla presentazione della stessa soltanto mediante modifiche di tale dichiarazione e non mediante rettifiche operate in una dichiarazione successiva.

2.

Le modifiche di cui al paragrafo 1 sono presentate per via elettronica allo Stato membro di identificazione entro tre anni dalla data in cui la dichiarazione iniziale doveva essere presentata.

Rimangono tuttavia impregiudicate le norme dello Stato membro di consumo in materia di accertamento e modifica.

Art. 61 bis

Se un soggetto passivo:

  1. a) cessa di avvalersi di uno dei regimi speciali;

  2. b) è escluso da uno dei regimi speciali; o

  3. c) cambia lo Stato membro di identificazione a norma dell’articolo 57 septies,

esso presenta l’ultima dichiarazione IVA e il corrispondente pagamento, nonché eventuali correzioni di precedenti dichiarazioni o dichiarazioni tardive e i corrispondenti pagamenti allo Stato membro che, al momento della cessazione, dell’esclusione o del cambiamento, era lo Stato membro di identificazione.

§ 8. Valuta

Art. 61 ter

Se uno Stato membro di identificazione la cui valuta non è l’euro decide che le dichiarazioni IVA devono essere compilate nella propria valuta nazionale, tale decisione si applica alle dichiarazioni IVA di tutti i soggetti passivi che si avvalgono dei regimi speciali.

§ 9. Pagamenti

Art. 62

Fatti salvi l’articolo 63 bis, terzo comma, e l’articolo 63 ter, un soggetto passivo effettua i pagamenti allo Stato membro di identificazione.

I pagamenti dell’IVA effettuati dal soggetto passivo a norma dell’articolo 367 o dell’articolo 369 decies della direttiva 2006/112/CE si riferiscono specificamente alla dichiarazione IVA presentata a norma dell’articolo 364 o dell’articolo 369 septies di tale direttiva. Qualsiasi rettifica successiva degli importi pagati è operata dal soggetto passivo soltanto in relazione a tale dichiarazione e non può essere imputato a un’altra dichiarazione, né apportato in una dichiarazione successiva. Ciascun pagamento menziona il numero di riferimento di tale dichiarazione specifica.

Art. 63

Uno Stato membro di identificazione che riceve un pagamento superiore all’importo indicato nella dichiarazione IVA presentata a norma dell’articolo 364 o dell’articolo 369 septies della direttiva 2006/112/CE rimborsa l’importo in eccedenza direttamente al soggetto passivo interessato.

Se uno Stato membro di identificazione ha ricevuto un importo per una dichiarazione IVA che è successivamente risultata non corretta e tale Stato membro ha già distribuito l’importo agli Stati membri di consumo, tali Stati membri di consumo rimborsano, ciascuno per la parte rispettiva, l’eventuale importo in eccedenza direttamente al soggetto passivo.

Tuttavia, se l’eccedenza si riferisce a periodi che includono l’ultimo periodo d’imposta del 2018, lo Stato membro di identificazione rimborsa la quota pertinente della parte corrispondente dell’importo trattenuto a norma dell’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 904/2010 e lo Stato membro di consumo rimborsa l’eccedenza al netto dell’importo rimborsato dallo Stato membro di identificazione.

Gli Stati membri di consumo comunicano per via elettronica allo Stato membro di identificazione l’importo di detti rimborsi.

Art. 63 bis

Se un soggetto passivo ha presentato una dichiarazione IVA a norma dell'articolo 364 o dell'articolo 369 septies della direttiva 2006/112/CE ma non è stato effettuato alcun pagamento o il pagamento è inferiore a quello risultante dalla dichiarazione, lo Stato membro di identificazione ricorda per via elettronica al soggetto passivo l'importo dell'IVA ancora da versare il decimo giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento conformemente all'articolo 367 o all'articolo 369 decies della direttiva 2006/112/CE.

Lo Stato membro di identificazione informa per via elettronica gli Stati membri di consumo che il sollecito è stato inviato.

I successivi solleciti e i provvedimenti adottati ai fini della riscossione dell’IVA sono di competenza dello Stato membro di consumo interessato. Qualora tali successivi solleciti siano stati emessi da uno Stato membro di consumo, l’IVA corrispondente è versata a detto Stato membro.

Lo Stato membro di consumo comunica per via elettronica allo Stato membro di identificazione l’avvenuta emissione del sollecito.

Art. 63 ter

Se non è stata presentata alcuna dichiarazione IVA o se la dichiarazione IVA è stata presentata in ritardo o è incompleta o non corretta, oppure se il pagamento dell’IVA è effettuato in ritardo, eventuali interessi, sanzioni o altri oneri sono calcolati e accertati dallo Stato membro di consumo. Il soggetto passivo versa direttamente allo Stato membro di consumo tali interessi, sanzioni o altri oneri eventuali.

§ 10. Documentazione

Art. 63 quater

1. Per essere considerata sufficientemente dettagliata ai sensi degli articoli 369 e 369 duodecies della direttiva 2006/112/CE, la documentazione conservata dal soggetto passivo deve contenere le informazioni seguenti:

  1. a) lo Stato membro di consumo in cui il servizio è prestato;

  2. b) il tipo di servizio prestato;

  3. c) la data della prestazione del servizio;

  4. d) la base imponibile con l’indicazione della valuta utilizzata;

  5. e) eventuali aumenti o riduzioni successivi della base imponibile;

  6. f) l’aliquota IVA applicata;

  7. g) l’importo dell’IVA esigibile con l’indicazione della valuta utilizzata;

  8. h) la data e l’importo dei pagamenti ricevuti;

  9. i) eventuali acconti ricevuti prima della prestazione del servizio;

  10. j) in caso di emissione di fattura, le informazioni riportate nella stessa;

  11. k) il nome del destinatario, se noto al soggetto passivo;

  12. l) le informazioni utilizzate per determinare il luogo in cui il destinatario è stabilito o ha l’indirizzo permanente o è abitualmente residente.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono registrate dal soggetto passivo in modo tale da poter essere messe a disposizione per via elettronica tempestivamente e per ciascuna prestazione di servizi.

Capo XII. Disposizioni finali

Art. 64

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IV.

Art. 65

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2011.

Tuttavia:

l’articolo 3, lettera a), l’articolo 11, paragrafo 2, lettera b), l’articolo 23, paragrafo 1, e l’articolo 24, paragrafo 1, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2013,

l’articolo 3, lettera b), si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015,

l’articolo 11, paragrafo 2, lettera c), si applica fino al 31 dicembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addí 15 marzo 2011. Per il Consiglio Il presidente Matolcsy Gy.