Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio del 17 marzo 2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
Testo in vigore al
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina1,
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
Il 6 marzo 2014 i capi di Stato o di governo degli Stati membri dell'Unione hanno condannato fermamente la violazione ingiustificata della sovranità e dell'integrità territoriale ucraine da parte della Federazione russa ed hanno esortato la Federazione russa a ritirare immediatamente le sue forze armate nelle zone in cui sono stazionate in permanenza, in conformità degli accordi pertinenti, nonché a consentire immediatamente l'accesso agli osservatori internazionali. I capi di Stato o di governo hanno ritenuto che la decisione del Consiglio supremo della Repubblica autonoma di Crimea di tenere un referendum sul futuro status del territorio sia contraria alla costituzione ucraina e dunque illegale.
I capi di Stato o di governo hanno deciso di adottare misure, fra cui quelle previste dal Consiglio il 3 marzo 2014, volte in particolare a sospendere i colloqui bilaterali con la Federazione russa concernenti i visti e i colloqui con la Federazione russa concernenti un nuovo accordo globale destinato a sostituire l'attuale accordo di partenariato e di cooperazione.
I capi di Stato o di governo hanno sottolineato che la soluzione alla crisi dovrebbe essere raggiunta tramite negoziati fra il governo dell'Ucraina e quello della Federazione russa, anche attraverso possibili meccanismi multilaterali, e che, in mancanza di tali risultati in un arco di tempo limitato, l'Unione deciderà misure aggiuntive, come i divieti di viaggio, il congelamento dei beni e l'annullamento del vertice UE-Russia.
Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC, che dispone restrizioni ai viaggi e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone responsabili di azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, comprese le azioni sul futuro statuto di qualsiasi parte del territorio contrarie alla Costituzione ucraina, nonché delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati. Tali persone fisiche o giuridiche, entità e organismi sono elencati nell'allegato di tale decisione.
Alcune di queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e, pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. È opportuno che il presente regolamento sia applicato conformemente a tali diritti e principi.
Il potere di modificare l’elenco di cui all’allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitato dal Consiglio, data la grave situazione politica in Ucraina, e al fine di assicurare la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell’allegato della decisione 2014/145/PESC.
La procedura per la modifica dell’elenco di cui all’allegato I del presente regolamento dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati i motivi dell’inserimento nell’elenco, affinché abbiano l’opportunità di dedurre osservazioni. Qualora siano dedotte osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la decisione alla luce di tali osservazioni e informarne opportunamente le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati.
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, è opportuno pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio2 e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3.
È opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) "richiesta": qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente al 17 marzo 2014 derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata, e in particolare:
i) una richiesta volta ad ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata;
ii) una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;
iii) una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;
iv) una domanda riconvenzionale;
v) una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati emessi;
b) "contratto o transazione": qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine "contratto" include qualsiasi forma di garanzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o ad essa correlata;
c) "autorità competenti": le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato II;
d) "risorse economiche": le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
e) "congelamento di risorse economiche": il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche;
f) "congelamento di fondi": il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;
g) "fondi": tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo:
i) i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;
ii) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;
iii) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;
iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;
v) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni o altri impegni finanziari;
vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione, e
vii) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;
h) "territorio dell'Unione" i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.
i) «proprietà» di una persona giuridica, un'entità o un organismo: possedere almeno il 50 % dei diritti di proprietà di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo o detenere una partecipazione maggioritaria;
j) «controllo» di una persona giuridica, un'entità o un organismo: a titolo non esaustivo, le situazioni seguenti:
i) avere il diritto o esercitare il potere di nominare o destituire la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, di gestione o di controllo di tale persona giuridica, entità o organismo;
ii) aver nominato, solo esercitando i propri diritti di voto, la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di gestione o di controllo di una persona giuridica, entità o organismo rimasti in carica durante l'esercizio finanziario in corso e quello precedente;
iii) avere il controllo totale, previo accordo con gli altri azionisti o soci di una persona giuridica, entità o organismo, della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci in seno a detta persona giuridica, entità o organismo;
iv) avere il diritto di esercitare un'influenza dominante su una persona giuridica, entità o organismo, sulla base di un accordo concluso con detta persona giuridica, entità o organismo o in virtù di una disposizione in tal senso inserita nel suo atto costitutivo o statuto, qualora la legge che disciplina detta persona giuridica, entità o organismo consenta di assoggettarla a un accordo o a una disposizione di tal genere;
v) potersi avvalere, de facto, del diritto di esercitare un'influenza dominante ai sensi del punto iv), pur non essendo titolari di detto diritto;
vi) avere il diritto di utilizzare, integralmente o in parte, le attività di una persona giuridica, entità o organismo;
vii) gestire una persona giuridica, entità o organismo su base unificata, pubblicando conti consolidati; o
viii) condividere, in modo congiunto e solidale, o garantire le passività finanziarie di una persona giuridica, entità o organismo.
Art. 2
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo elencati nell'allegato I.
2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I, o destinarli a loro vantaggio.
Art. 2 bis
1. L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica a fondi o risorse economiche messe a disposizione da organizzazioni e agenzie che l'Unione sottopone a valutazione per pilastro e con le quali ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale l'organizzazione o l'agenzia agisce da partner umanitario dell'Unione, purché la fornitura di tali fondi o risorse economiche sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari in Ucraina.
2. Nei casi non contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo e in deroga all'articolo 2, le autorità competenti possono concedere autorizzazioni specifiche o generali, alle condizioni generali o specifiche che ritengono appropriate, per lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, purché la fornitura di tali fondi o risorse economiche sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari in Ucraina.
3. In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte dell'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 2, l'autorizzazione si considera concessa.
4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità dei paragrafi 2 e 3 entro due settimane dalla concessione.
Art. 3
1.
L'allegato I comprende:
a) le persone fisiche responsabili di azioni o politiche, o che sostengono o realizzano tali azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, o che ostacolano l'operato delle organizzazioni internazionali in Ucraina;
b) le persone giuridiche, le entità o gli organismi che sostengono, materialmente o finanziariamente, azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina;
c) le persone giuridiche, le entità o gli organismi in Crimea o a Sebastopoli la cui proprietà è stata trasferita in violazione del diritto ucraino, o le persone giuridiche, le entità o gli organismi che hanno beneficiato di tale trasferimento;
d) le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che forniscono un sostegno materiale o finanziario ai dirigenti russi responsabili dell'annessione della Crimea o della destabilizzazione dell'Ucraina ovvero che traggono vantaggio dagli stessi;
e) le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che conducono transazioni con i gruppi separatisti nella regione ucraina del Donbas;
f) le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che forniscono un sostegno materiale o finanziario al governo della Federazione russa, resosi responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina, ovvero che ne traggono vantaggio;
g) imprenditori di spicco che operano in Russia e loro familiari stretti, o altre persone fisiche, che ne traggono vantaggio, ovvero imprenditori, persone giuridiche, entità od organismi che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, resosi responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina;
h) le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi:
i) che agevolanto le violazioni del divieto di elusione delle disposizioni del presente regolamento, o dei regolamenti (UE) n. 692/20141, (UE) n. 833/20142 o (UE) 2022/2633 del Consiglio ovvero delle decisioni 2014/145/PESC4, 2014/386/PESC5, 2014/512/PESC6 o (PESC) 2022/2667 del Consiglio; o
ii) o altrimenti vanificano significativamente tali disposizioni;
i) le persone giuridiche, le entità o gli organismi che operano nel settore informatico russo con una licenza rilasciata dal Centro per la concessione di licenze, la certificazione e la protezione dei segreti di Stato del Servizio federale di sicurezza russo o con una licenza di «armi e attrezzature militari» rilasciata dal ministero russo dell'Industria e del commercio;
j) le entità stabilite in Russia precedentemente appartenenti a entità stabilite nell'Unione, o da queste precedentemente controllate, per le quali il governo della Federazione russa, mediante leggi, regolamenti, altri atti normativi o altro intervento di pubbliche autorità, ha disposto il trasferimento obbligatorio della proprietà o del controllo, ovvero le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che hanno tratto o traggono beneficio da siffatto trasferimento, e le persone fisiche che sono state nominate negli organi direttivi di tali entità in Russia senza il consenso delle entità dell'Unione che ne erano in precedenza proprietarie o che in precedenza le controllavano,
k) le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che possiedono, controllano, gestiscono o hanno l’esercizio di navi che trasportano petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia e adottano al contempo pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio di cui alla risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale, ovvero che mettono altrimenti a disposizione sostegno materiale, tecnico o finanziario per le operazioni di tali navi;
l) le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che fanno parte del complesso militare e industriale della Russia, lo sostengono materialmente o finanziariamente ovvero ne traggono vantaggio, anche tramite la partecipazione allo sviluppo, alla produzione o all’approvvigionamento di tecnologie e attrezzature militari;
m) le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che hanno partecipato a o hanno consentito trasferimenti di proprietà, controllo o beneficio economico di interessi commerciali di imprenditori di spicco oggetto di misure restrittive dell’Unione a norma del criterio di cui alla lettera g) del presente paragrafo e inseriti in elenco all'allegato I del presente regolamento, ad eccezione dei trasferimenti espressamente permessi a norma delle deroghe e delle esenzioni di cui al presente regolamento o al regolamento (UE) n. 833/2014; o
n) le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi responsabili di azioni o politiche che contribuiscono alla deportazione, al trasferimento forzato, all'assimilazione forzata, compreso l'indottrinamento, o all'istruzione militarizzata di minori ucraini, o che sostengono o attuano tali azioni o politiche,
e le persone fisiche o giuridiche, di entità o di organismi ad essi associati.
1 bis. Qualora una delle persone fisiche figuranti nell'elenco di cui all'allegato I deceda nel corso del periodo d'applicazione delle misure restrittive, il Consiglio può mantenere il nome della persona deceduta in tale elenco se il depennamento rischierebbe di compromettere gli obiettivi delle misure restrittive dell'Unione a causa della probabilità che i beni in questione siano altrimenti utilizzati per finanziare la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina o altre che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
1 ter. Gli imprenditori di spicco che operano in Russia inseriti in elenco all'allegato I a norma del paragrafo 1, lettera g), che asseriscono di aver trasferito la proprietà, il controllo o il vantaggio economico dei loro interessi commerciali il 24 febbraio 2022 o in data successiva continuano ad essere considerati imprenditori di spicco e restano nell'elenco di cui all’allegato I, salvo se informazioni sufficienti, recenti e attendibili dimostrano che non soddisfano più il criterio di cui al paragrafo 1, lettera g).
2. L’allegato I include i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi in questione.
3. L’allegato I include, se disponibili, informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi in questione. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.
Art. 4
1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono:
a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
d) necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che l'autorità competente abbia aver comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione; o
e) pagabili su o da un conto appartenente a o detenuto da una missione diplomatica o consolare o da un’organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale.
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del paragrafo 1.
Art. 5
1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:
a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 2 nell'allegato I, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;
b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o siano riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei titolari di tali crediti;
c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati all'allegato I, e
d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del paragrafo 1.
Art. 5 bis
1) In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, dopo essersi accertate che un'autorità giudiziaria o amministrativa di uno Stato membro abbia adottato una decisione, alle condizioni previste dalla legge, volta a privare, nel pubblico interesse, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo elencati nell'allegato I di fondi o risorse economiche appartenenti a, posseduti o controllati da tale persona, entità o organismo, purché l'indennità compensativa versata per tale privazione di fondi o risorse economiche sia congelata.
2) Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1.
Art. 5 ter
1) In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato I in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a tali persone fisiche o giuridiche, entità o organismi, dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per la vendita o l'uso di quote o beni di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia elencati nell'allegato I ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), ai fini del pagamento del corrispettivo concordato dalle parti o dell'indennità compensativa stabilita da una autorità giudiziaria o amministrativa o fissata per legge nei casi in cui il governo della Federazione russa ha disposto il trasferimento obbligatorio della proprietà o del controllo. Il presente paragrafo non si applica in relazione ai fondi o alle risorse economiche congelati detenuti da depositari centrali di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio8.
2) Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1.
Art. 6
1. In deroga all'articolo 2, e a condizione che un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data di inserimento nell'allegato I di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, dopo aver accertato che:
a) i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'allegato I, e
b) il pagamento non viola l'articolo 2, paragrafo 2.
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del paragrafo 1.
Art. 6 bis
1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare i pagamenti a favore di porti marittimi di Crimea per i servizi forniti al porto peschereccio di Kerch, al porto commerciale di Yalta e al porto commerciale di Evpatoria, nonché per i servizi forniti da Gosgidrografiya e dalle filiali di porti marittimi di Crimea nei terminali portuali.
1 bis. In deroga all’articolo 2, paragrafo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, i pagamenti all’entità di cui alla voce 265 della rubrica “B. Entità” dell’allegato I, per beni e servizi che possono essere forniti solo da tale entità e che sono necessari per l’esercizio, la manutenzione o la riparazione delle vetture della linea 3 della metropolitana di Budapest e consegnate da Metrowagonmash nel 2018.
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 e 1 bis, entro due settimane dalla concessione dell’autorizzazione.
Art. 6 ter
1. In deroga all’articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alla rubrica «B. Entità», voci 53, 54 e 55, dell’allegato I o la messa a disposizione di tali entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il 24 agosto 2022, a operazioni, contratti o altri accordi, compresi i rapporti bancari di corrispondenza, conclusi con tali entità prima del 23 febbraio 2022.
2. In deroga all’articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alle voci numero 79, 80, 81 e 82, dell’allegato I o la messa a disposizione di tali entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il 9 ottobre 2022, a operazioni, contratti o altri accordi, compresi i rapporti bancari di corrispondenza, conclusi con tali entità prima dell'8 aprile 2022.
2 bis. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all'entità di cui alla voce numero 108 dell'allegato I o la messa a disposizione di tale entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il 22 agosto 2023, a operazioni, contratti o altri accordi, compresi i rapporti bancari di corrispondenza, conclusi con tale entità prima del 21 luglio 2022.
2 ter. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione dell'entità inserita in elenco alla voce 108 dell'allegato I di taluni fondi o risorse economiche, dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per completare, entro il 17 giugno 2023, una vendita e un trasferimento in corso di diritti di proprietà direttamente o indirettamente detenuti da tale entità in una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti nell'Unione. Tale termine non convalida retroattivamente i disinvestimenti non conformi ai requisiti necessari a norma del presente regolamento.
2 quater. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alle voci 126 e 127 dell'elenco, alla rubrica «Entità» dell'allegato I, o la messa a disposizione di tali entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il 17 giugno 2023, a operazioni, contratti o altri accordi, compresi i rapporti bancari di corrispondenza, conclusi con tali entità prima del 16 dicembre 2022.
2 quinquies. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alla rubrica “Entità”, voci 198,199 e 200 dell'allegato I, o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a tali entità, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il 26 agosto 2023, a operazioni, contratti o altri accordi, compresi i rapporti bancari di corrispondenza, conclusi con tali entità prima del 25 febbraio 2023, o, relativamente all'entità di cui alla voce 198 alla rubrica “Entità” dell'allegato I, per transazioni per l'erogazione di fondi da parte della Jewish Claims Conference a beneficiari nella Federazione russa entro il 31 dicembre 2024, indipendentemente da quando le operazioni, i contratti o altri accordi sono stati conclusi.
3. In deroga all’articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencati nell’allegato I di taluni fondi o risorse economiche, dopo aver accertato che:
a) i fondi o le risorse economiche sono necessari per la vendita e il trasferimento entro il 31 maggio 2023, o entro sei mesi dalla data di inserimento nell'elenco nell'allegato I, se posteriore, dei diritti di proprietà su una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti nell'Unione, laddove tali diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo elencati nell'allegato I; e,
b) il ricavato di tale vendita e trasferimento rimane congelato.
4. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all'entità di cui alla voce 91 dell'allegato I o la messa a disposizione di tale entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per il completamento delle operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 31 dicembre 2022, di un'impresa in partecipazione o analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato XIX del regolamento (UE) n. 833/2014.
5. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all'entità di cui alla voce 101 dell'allegato I o la messa a disposizione di tale entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il 7 gennaio 2023, a operazioni, contratti, o altri accordi conclusi con tali entità o in cui tale entità era altrimenti coinvolta prima del 3 giugno 2022.
5 bis. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alle voci 82 e 101 dell’elenco, alla rubrica «Entità» dell'allegato I, o la messa a disposizione di tali entità di taluni fondi o risorse economiche, dopo aver accertato che:
a) tali fondi o risorse economiche sono necessari per la cessione o il trasferimento di titoli da parte di un'entità stabilita nell'Unione controllata attualmente o precedentemente dall'entità di cui alla voce 82 dell’elenco alla rubrica «Entità» dell'allegato I;
b) tale cessione o trasferimento è completato entro il 31 dicembre 2023; e
c) tale cessione o trasferimento è svolto sulla base di operazioni, contratti o altri accordi conclusi con le entità di cui alle voci 82 e 101 dell’elenco, alla rubrica «Entità» dell'allegato I, prima del 3 giugno 2022.
5 bis bis. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare la conversione entro il 25 dicembre 2023, da parte di cittadini o residenti di uno Stato membro o di un'entità stabilita nell'Unione, di ricevute di un depositario con titolo sottostante russo detenute presso l'entità di cui alla voce 101 sotto la rubrica «Entità» dell'allegato I ai fini della vendita del titolo sottostante, nonché la messa a disposizione di fondi connessi alla conversione della ricevuta di un depositario e alla vendita del titolo sottostante direttamente o indirettamente a tale entità in Russia, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che:
a) la ricevuta di un depositario era emessa prima del 3 giugno 2022;
b) la relativa richiesta di autorizzazione è presentata entro il 25 settembre 2023;
c) il titolare della ricevuta di un depositario è in grado di dimostrare che la conversione è necessaria per la vendita del titolo sottostante;
d) la vendita del titolo sottostante è compatibile coi divieti imposti dal regolamento (UE) n. 833/2014, compresi gli articoli 5 e 5 septies; e
e) nessun fondo sarà messo a disposizione di qualsiasi altra entità inserita nell'elenco di cui all'allegato I.
5 ter. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all'entità di cui alla voce 190 alla rubrica «Entità» dell'allegato I o la messa a disposizione di tale entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il 26 agosto 2023, a operazioni, contratti o altri accordi conclusi prima del 25 febbraio 2023 con tale entità o in cui tale entità è altrimenti coinvolta.
5 quater. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alla persona fisica di cui voce 695 sotto la rubrica «Persone» dell'allegato I o la messa a disposizione di tale persona fisica o di un'entità di sua proprietà di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche sono necessari per il completamento delle operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 31 agosto 2023, di un'impresa in partecipazione o di un analogo dispositivo giuridico costituito in Russia con la persona fisica o l'entità di sua proprietà prima del 28 febbraio 2022.
5 quinquies. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato I, o la prestazione di servizi a tale persona fisica o giuridica, entità o organismo, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che ciò è strettamente necessario per l'istituzione, la certificazione o la valutazione di una barriera che:
a) elimini il controllo da parte della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'allegato I sulle attività di persone giuridiche, entità o organismi non inseriti in elenco che siano registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro e posseduti o controllati da tale persona fisica o giuridica, entità o organismo; e
b) garantisca che nessun ulteriore fondo o nessuna ulteriore risorsa economica vada a beneficio della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo presente nell'elenco.
5 sexies. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alla rubrica "Entità", voci 56, 270 e 579; dell'allegato I, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che:
a) tale autorizzazione è necessaria per consentire alle entità di cui alla rubrica “Entità”, voci 56, 270 e 579 dell’allegato I di procedere al pagamento dovuto a un'entità stabilita nell'Unione, in un paese membro dello Spazio economico europeo, in Svizzera o in uno dei paesi partner elencati nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 833/20149 del Consiglio ovvero dovuto a un cittadino o a un residente di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo, della Svizzera o di uno dei paesi partner elencati nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 833/2014; e
b) tale pagamento tale pagamento costituisce l'indennizzo o la prestazione concessi a seguito dell'avverarsi di un rischio e non viola l'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento.
5 septies. In deroga all’articolo 2 del presente regolamento, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati oppure la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche alle persone elencate alle voci numero 92, 694, 719, 721, 881 e 920 di cui alla rubrica “Persone” dell’allegato I, dopo aver accertato che:
a) i fondi o le risorse economiche sono necessari per la vendita e il trasferimento entro il 30 giugno 2025 dei diritti di proprietà direttamente o indirettamente detenuti da una di tali persone in una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti nell’Unione; e
b) il ricavato di tale vendita e trasferimento è congelato.
5 octies In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro, alle condizioni che ritengono appropriate, possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alla rubrica “Entità”, voce numero 333 dell'allegato I, o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a tale entità, dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il 20 giunio 2024, a contratti conclusi con tale entità prima del 19 dicembre 2023.
5 nonies. In deroga all’articolo 2 del presente regolamento, e purché i fondi interessati siano stati congelati a causa dell’implicazione di una persona giuridica, un’entità o un organismo elencato nell’allegato I del presente regolamento, o di una persona giuridica di proprietà o sotto il controllo di una persona giuridica, di un’entità o di un organismo elencato in tale allegato, in veste di banca intermediaria in un trasferimento di tali fondi dalla Federazione russa, da un paese terzo o dall’Unione, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi congelati dalla Federazione russa all’Unione, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che il trasferimento di fondi:
a) avviene tra due persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non elencati nell'allegato I del presente regolamento;
b) è effettuato tramite conti presso enti creditizi o istituti non elencati nell'allegato I del presente regolamento; e
c) non viola l'articolo 2, paragrafo 2, o l’articolo 9 del presente regolamento.
Il presente paragrafo non si applica in relazione ai fondi o alle risorse economiche congelati detenuti da depositari centrali di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014.
5 decies.
In deroga all’articolo 2 del presente regolamento, e a condizione che il pagamento interessato sia stato congelato a seguito di un trasferimento dalla Federazione russa, da un paese terzo, o dall’Unione, avviato mediante o da una persona giuridica, un’entità o un organismo figuranti nell’elenco di cui all’allegato I del presente regolamento, o mediante o da una persona giuridica di proprietà o sotto il controllo di una persona giuridica, un’entità o un organismo figuranti nell’elenco di tale allegato, le autorità competenti di uno Stato membro possono, alle condizioni che ritengono appropriate, autorizzare lo svincolo di detto pagamento congelato, dopo aver accertato che il trasferimento del pagamento:
a) avviene tra due persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non elencati nell'allegato I del presente regolamento; e
b) non viola l'articolo 2, paragrafo 2, o l'articolo 9 del presente regolamento.
Il presente paragrafo non si applica in relazione ai fondi o alle risorse economiche congelati detenuti da depositari centrali di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014.
I beneficiari del trasferimento di cui al primo comma del presente paragrafo sono unicamente cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, o persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.
Può essere concessa un'autorizzazione per richiedente.
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del presente paragrafo entro una settimana dall'autorizzazione.
5 undecies. In deroga all’articolo 2 del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri possono, alle condizioni che ritengono appropriate, autorizzare lo svincolo delle disponibilità liquide congelate da un depositario centrale di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 e riconducibili all’entità di cui alla rubrica «Entità», voce 101, dell’allegato I del presente regolamento o ad altra entità elencata in tale rubrica dopo aver accertato che:
a) il depositario centrale di titoli interessato intrattenga uno o più conti con l’entità di cui alla rubrica «Entità», voce 101, dell’allegato I del presente regolamento;
b) l’entità, di cui alla rubrica «Entità», voce 101, dell’allegato I del presente regolamento, o altra entità intrattenga uno o più conti con il depositario centrale di titoli detentore delle disponibilità liquide da svincolare;
c) l’entità di cui alla rubrica «Entità», voce 101, dell’allegato I del presente regolamento, abbia addebitato un importo al conto o ai conti di cui alla lettera a) dl presente paragrafo ai sensi di una legge, un decreto, un regolamento, una decisione giudiziaria o amministrativa o altra misura riconducibile, direttamente o indirettamente, alla Federazione russa senza il previo consenso del depositario centrale di titoli interessato;
d) il depositario centrale di titoli interessato usi le disponibilità liquide svincolate per assolvere i suoi obblighi giuridici nei confronti dei partecipanti e l’importo svincolato non superi l’importo addebitato di cui alla lettera c) del presente paragrafo; e
e) le disponibilità liquide svincolate non siano messe a disposizione in violazione dell’articolo 2, paragrafo 2.
6. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dalla concessione dell'autorizzazione.
Art. 6 quater
L'articolo 2 non si applica ai fondi o alle risorse economiche strettamente necessari per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell'Unione, per la fornitura di risorse correlate e servizi correlati necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza di tali servizi di comunicazione elettronica, in Russia, in Ucraina, nell'Unione, tra la Russia e l'Unione e tra l'Ucraina e l'Unione e per i servizi dei centri di dati nell'Unione.
Art. 6 quinquies
1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di determinate risorse economiche congelate dopo aver stabilito che:
a) lo svincolo di tali risorse economiche è necessario per permettere la prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente; e
b) i proventi risultanti dallo svincolo di tali risorse economiche sono congelati.
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 1 entro due settimane dall'autorizzazione.