Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Testo in vigore al
Art. 26 Interessi sui finanziamenti
1. Sui finanziamenti che la "Gestione dei mutui al personale", istituita con l'articolo 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641, ha ottenuto dal Fondo pensioni e sussidi, ai sensi delle leggi 15 dicembre 1949, n. 965, e 7 ottobre 1964, n. 961, l'OPAFS seguitera' a corrispondere a favore del predetto fondo l'interesse annuo del 5 per cento.
Art. 27 Agevolazioni fiscali
1. L'OPAFS gode, per l'attivita' creditizia esercitata in base alla presente legge, degli stessi diritti e delle stesse facilitazioni, anche fiscali, gia' riconosciute al Fondo garanzia cessioni dal regolamento approvato con regio decreto 29 luglio 1914, n. 850, e dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.
Art. 28 Regolamento di esecuzione
1. Il consiglio di amministrazione dell'OPAFS, con propria delibera, approva il regolamento relativo all'attuazione delle norme del presente titolo.
Art. 29 Norma transitoria
1. Sino a quando non entra in vigore il regolamento previsto dall'articolo 28 della presente legge, le operazioni relative all'esercizio del credito sono disciplinate dal regolamento approvato con regio decreto 29 luglio 1914, n. 850, e successive modificazioni.
Titolo IV. La gestione finanziaria
Art. 30 Esercizio finanziario
1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Per ogni esercizio finanziario sono compilati:
a) il bilancio di previsione per l'anno che inizia il 1 gennaio successivo;
b) il rendiconto per l'anno scaduto il 31 dicembre precedente.
Art. 31 Bilancio di previsione
1. Nel bilancio di previsione sono iscritte le entrate e le spese di competenza dell'esercizio.
2. La materia del bilancio e' ripartita in capitoli:
1) per le entrate, secondo le principali fonti di provenienza;
2) per le spese, distintamente per quelle di funzionamento, per quelle relative alle singole categorie di prestazioni e per quelle di investimento.
3. Fra le spese di funzionamento quelle di personale sono tenute distinte dalle altre.
4. Le entrate e le spese derivanti dall'esercizio del credito di cui al titolo III della presente legge, formano oggetto di distinti capitoli atti a rilevare il risultato netto della relativa gestione.
5. Il consiglio di amministrazione delibera sul bilancio di previsione entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio stesso si riferisce.
Art. 32 Rendiconto annuale
1. I risultati della gestione annuale sono riassunti e dimostrati nel rendiconto il quale e' costituito:
a) dal conto consuntivo, in cui sono messi a confronto gli stanziamenti iscritti in ciascun capitolo del bilancio di previsione con le somme riscosse e da riscuotere, per le entrate, e con le somme pagate e da pagare, per le spese;
b) dal conto del patrimonio, in cui sono indicate le consistenze delle attivita' e delle passivita' all'inizio dell'anno, le variazioni verificatesi nel corso del medesimo e le consistenze alla fine di esso.
2. Il rendiconto dell'esercizio scaduto, compilato a cura dell'ufficio amministrativo entro il 31 marzo successivo, deve essere esaminato dal comitato esecutivo e da questo presentato al collegio dei sindaci, con la relazione illustrativa ed i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello che verra' fissato, non piu' tardi del 31 maggio, per la convocazione del consiglio di amministrazione che ne deve deliberare l'approvazione.
3. Il collegio dei sindaci deve riferire al consiglio di amministrazione e fare le sue osservazioni sulle risultanze del conto consuntivo e dello stato patrimoniale.
4. Il rendiconto, insieme con le relazioni del comitato esecutivo e del collegio dei sindaci, deve essere comunicato ai membri del consiglio di amministrazione quindici giorni prima della data fissata per la riunione dello stesso consiglio di amministrazione.
Art. 33 Rendimento dei conti dell'OPAFS
1. Il bilancio di previsione, le sue eventuali variazioni ed il rendiconto annuale debbono essere trasmessi al Ministro per i trasporti e l'aviazione civile corredati della relazione del comitato esecutivo e dell'estratto della deliberazione risultante dal verbale della riunione del consiglio di amministrazione.
2. Il rendiconto deve essere altresi' corredato della relazione del collegio dei sindaci.
3. Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile puo' formulare motivate osservazioni sui documenti di cui al comma precedente entro quindici giorni dalla data di ricevimento e rinviare i bilanci e le note di variazioni a nuovo esame del consiglio di amministrazione per le motivate decisioni definitive.
Art. 34 Bilancio di regime a lungo termine
1. Ogni cinque anni, a cominciare dall'esercizio successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, l'OPAFS provvede alla compilazione di un bilancio di regime a lungo termine per verificare l'esistenza delle condizioni necessarie per il mantenimento nel tempo dell'equilibrio finanziario della gestione e per assicurare la continuita' delle prestazioni, anche attraverso la costituzione di adeguati fondi di riserva.
2. Quando intervengono notevoli variazioni nelle basi delle previsioni, la compilazione di un nuovo bilancio di regime viene anticipata.
Art. 35 Investimento delle disponibilita' finanziarie
1. L'OPAFS e' autorizzata ad investire le proprie disponibilita' di cassa:
a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato, in cartelle degli istituti italiani di credito fondiario o in titoli equiparati;
b) in beni immobili occorrenti per i servizi dell'Opera o da cedersi in locazione ai canoni di mercato e previa costituzione di adeguata cauzione;
c) nei mutui al personale di cui al titolo III della presente legge;
d) in depositi fruttiferi presso l'Amministrazione postale, presso la Banca nazionale delle comunicazioni o presso altri istituti di credito di diritto pubblico o banche di interesse nazionale;
e) negli altri modi che potranno essere autorizzati con formale delibera del consiglio di amministrazione dell'OPAFS.
2. I fondi di riserva disponibili possono essere utilizzati purche' i conseguenti investimenti patrimoniali presentino requisiti di liquidita' compatibili con le esigenze che debbono essere fronteggiate con i fondi medesimi.
Art. 36 Entrate ordinarie
1. Per far fronte alle proprie spese l'OPAFS dispone delle seguenti entrate ordinarie:
1) le ritenute a carico degli iscritti, ragguagliate, a partire dal 1 gennaio dell'anno finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, al 4 per cento dell'80 per cento dello stipendio in godimento, dell'assegno personale pensionabile e del compenso per ex combattente;2
2) il contributo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato pari al 9 per cento dell'80 per cento del totale delle competenze di cui al precedente punto;
3) una somma annua a carico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per concorso alle spese di amministrazione, pari all'1 per cento delle ritenute cui sono assoggettati gli iscritti e del contributo di cui al precedente punto;
4) l'importo delle multe inflitte al personale per mancanze disciplinari;
5) utili derivanti dall'esercizio del credito a favore degli iscritti;
6) interessi, canoni ed altri proventi derivanti dal patrimonio dell'ente;
7) sovvenzioni od assegnazioni di fondi eventualmente disposte da altri enti, nonche' lasciti e donazioni fatti dagli iscritti o da terzi a favore dell'OPAFS salvo che per disposizione degli oblatori siano da portarsi in incremento del patrimonio;
8) rette e contributi per l'ammissione degli iscritti o loro familiari negli istituti di educazione e di istruzione, nei soggiorni di vacanza e nelle case di riposo.
2. Sono altresi' devoluti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato all'OPAFS nei limiti del gettito annuo al 31 dicembre 1972:
1) i canoni per le concessioni delle rivendite di tabacchi, libri e giornali;
2) i proventi della pubblicita' negli impianti ferroviari e nei treni esercitata per concessione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato alle condizioni da essa stabilite.
Art. 37 Cooperazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
1. Gli uffici tecnici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, centrali e periferici, prestano l'opera di assistenza tecnica richiesta dalla OPAFS per la costruzione, l'ampliamento, la trasformazione, le migliorie e la manutenzione dei suoi immobili.
Art. 38 Effettuazione del servizio di cassa
1. Per i propri servizi di cassa l'OPAFS si avvale delle proprie casse, dell'Amministrazione postale, della Banca nazionale delle comunicazioni o di altri istituti di credito di diritto pubblico o banche disinteresse nazionale.
2. L'Opera puo' anche affidare l'esecuzione dei propri servizi di cassa all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che vi provvede, in tal caso, con le modalita' previste dai propri ordinamenti.
Art. 39 Periodicita' di acquisizione delle entrate
1. Le ritenute al personale, i contributi ordinari dovuti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e le altre entrate patrimoniali, di carattere ricorrente e continuativo, previste nei precedenti articoli sono versati mensilmente all'OPAFS, in ragione di un dodicesimo degli stanziamenti iscritti nei relativi capitoli del bilancio, salvo conguaglio al termine di ogni esercizio finanziario.
Titolo V. Disposizioni finali e transitorie
Art. 40 Personale in prova cessato dal servizio
1. Le somme, trattenute agli iscritti a favore della OPAFS sono rimborsate senza interessi:
a) agli iscritti in prova esonerati, licenziati o dispensati;
b) agli iscritti in prova dimissionari o dichiarati decaduti dal servizio.
2. Non si procede al rimborso delle ritenute ne' alla liquidazione della buonuscita:
a) agli iscritti in prova cessati dal servizio per cause che diano luogo a liquidazione di pensione eccezionale;
b) ai superstiti di iscritti in prova cessati dal servizio per morte.
3. Le persone di cui al comma precedente conservano titolo a tutte le prestazioni dell'OPAFS.
Art. 41 Figli legittimi - Equiparazione ai figli legittimi
1. Le prestazioni dell'OPAFS sono erogate a favore dei figli legittimi anche se nati da matrimonio contratto dall'iscritto dopo il collocamento a riposo o la dispensa dal servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
2. Agli effetti delle precisazioni dell'ente, ai figli legittimi sono equiparati i figli legittimati, i figli naturali riconosciuti o dichiarati giudizialmente, i figli adottivi.
3. Sono, altresi', equiparati gli affiliati, purche' l'atto di affiliazione sia di data anteriore alla cessazione dal servizio.
Art. 42 Accertamento delle condizioni di "a carico" e di inabilita' al lavoro
1. In tutti i casi in cui sia richiesta la condizione di "a carico dell'iscritto" questa deve risultare dagli atti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato agli effetti della corresponsione degli assegni familiari ovvero, in mancanza, da atto notorio o da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi delle leggi vigenti.
2. Quando per le concessioni dell'Opera sia richiesta l'inabilita' lavoro, questa deve essere constatata da una commissione medica composta di sanitari dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Si intendono in ogni caso inabili le persone che abbiano raggiunto i limiti di eta' stabiliti per legge per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
Art. 43 Regime fiscale - Indagini informative
1. L'OPAFS e' parificata, agli effetti delle imposte e delle tasse, alle amministrazioni dello Stato, anche per quanto riguarda le erogazioni da essa disposte.
2. Le domande per il conseguimento dei benefici dell'OPAFS e i documenti che le corredano sono esenti da imposte di bollo.
3. Le rette e i contributi per l'ammissione nei collegi, nei soggiorni di vacanze e nelle case di riposo, i premi, i contributi straordinari ed i reintegri dovuti alla OPAFS sono esenti da imposte, tasse e diritti.
4. Le donazioni e le elargizioni comunque fatte alla OPAFS sono esenti anche dalle imposte di successione e da quelle ipotecarie.
5. L'OPAFS e' parificata all'amministrazione dello Stato anche ai fini delle indagini informative necessarie per l'esercizio della sua attivita' previdenziale ed assistenziale.
Art. 44 Ricorsi, vincoli, termini prescrizionali
1. Contro i provvedimenti dell'OPAFS concernenti le prestazioni previste dalla presente legge, e' ammesso ricorso al consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla comunicazione all'interessato o dalla data in cui ne abbia avuto piena conoscenza.
2. Il consiglio di amministrazione delibera in via definitiva nei novanta giorni successivi alla presentazione del ricorso.
3. Contro i provvedimenti definitivi dell'OPAFS in materia di prestazioni obbligatorie e' ammesso ricorso alla Corte dei conti.
4. L'indennita' di buonuscita e tutti gli assegni di carattere previdenziale ed assistenziale erogati dalla OPAFS non sono pignorabili ne' sequestrabili.
5. Le prestazioni di diritto a carattere continuativo a favore dei superstiti dell'iscritto decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene la morte dell'iscritto. Ove siano richiesti dopo un anno dalla morte dell'iscritto, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
6. Le prestazioni facoltative a carattere continuativo decorrono dalla data stabilita di volta in volta dal comitato esecutivo ed indicata nel provvedimento di concessione.
7. L'indennita' di buonuscita si prescrive dopo cinque anni dalla cessazione dal servizio del dipendente.
8. Il sussidio funerario si prescrive dopo due anni dalla morte del dante causa.
Art. 45 Crediti dell'OPAFS
1. I crediti dell'OPAFS sono parificati ai crediti dello Stato sia agli effetti della sospensione dei pagamenti eventualmente disposti a favore dei debitori verso l'OPAFS da amministrazioni statali, sia agli effetti delle ritenute su stipendi e pensioni dei predetti debitori, sia agli effetti della procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali.
Art. 46 Assistenza legale
1. L'assistenza legale e la rappresentanza e difesa in giudizio dell'OPAFS sono affidate all'Avvocatura dello Stato.