Sez. L, Sentenza n. 2617 del 05/10/1974 (Rv. 371066 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - CONSENSO DELLA CONTROPARTE - NECESSITA - LIMITI - SUCCESSIVA FASE DELLO STESSO GIUDIZIO.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - CONSENSO DELLA CONTROPARTE - NECESSITA - LIMITI - SUCCESSIVA FASE DELLO STESSO GIUDIZIO.*
L'ipotesi della scissione o separazione della pronuncia sull'an da quella sul quantum debeatur, che non e consentita senza l'adesione, sia pure soltanto tacita, della controparte, ricorre quando la seconda questione sia stata rinviata ad un diverso e separato giudizio. Detta ipotesi, invece, non ricorre, quando, essendo controversa la quantita della prestazione dovuta ed occorrendo un'ulteriore istruzione per la Determinazione di essa, la relativa questione sia stata riservata in una successiva fase dello stesso giudizio. (Conf 1704'72, mass n 358592; 279'70, mass n 345144).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)