Sez. 3 - , Ordinanza n. 14357 del 27/05/2019 (Rv. 654199 - 01)
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CONTENUTO DEL CONTO - IN GENERE | Estratto di saldaconto - Valore probatorio - Limitazione al procedimento monitorio - Rilevanza indiziaria nei procedimenti ordinari - Fattispecie disciplinata dalla legge bancaria n. 141 del 1938.
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CONTENUTO DEL CONTO - IN GENERE
L'art. 102 della legge 7 marzo 1938, n. 141 limita il valore probatorio dell'estratto di saldaconto (costituente documento diverso dagli estratti conto veri e propri) al procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento può assumere rilievo solo come documento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 07/03/1938 num. 141 art. 102, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 50
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)